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Esenzione Ici Prima casa residente altro interno

confab

Utente
Salve a tutti, vi evidenzio il mio problema:
a fine 2007 ho acquistato (utilizzando le agevalozioni come prima casa), la villetta a schiera accanto a quella dei miei genitori, dove abitavo e facevo parte dello stesso nucleo familiare. Essendo la villetta allo stesso numero civico ma con diverso interno, non ho mai pensato di fare il cambio di residenza, inoltre ho anche abbattuto le recinzioni ed unito i giardini delle 2 case. Poche settimane dopo l'acquisto, alla fine dei lavori di ristrutturazione, essendo la casa piuttosto grande, abbiamo deciso di far venire mia nonna a stare a casa mia, e di mettere in vendita la sua villa, ormai enorme ed inutile per una vedova anziana. Non avendo ancora attivato le utenze elettriche e telefoniche, ho girato il suo telefono al mio indirizzo e l'utenza elettrica attivata a nome suo. Io ho poi attivato a nome mio la tv satellitare e l'adsl. Inoltre è stata fatta la voltura della T.A.R.S.U. a nome di mia nonna al mio indirizzo dove aveva anche la nuova residenza. Qualche mese fa mi è arrivata una lettera dall'ufficio tributi del mio Comune di residenza che mi chiedeva i pagamenti dell'ICI relativi alla fine del 2007 e tutto il 2008. Ho spiegato all'ufficio tributi che abitavo a tutti gli effetti in quella casa ma non ho mai pensato di fare il cambio di residenza in quanto il civico era lo stesso, ma loro mi hanno detto che non dovrebbero esserci alternative e inoltre dovrò pagare anche tutto il 2009. Si parla di più di 1.400€ ?!
C'è qualche cavillo a cui mi posso appigliare per avere l'esenzione. Ho pensato anche ad un eventuale pertinenza tra le due case ma non ho trovato riferimenti.
Intanto ho comunque proceduto a fare il cambio di residenza.
Potete darmi qualche consiglio?
Grazie

Fabrizio
 
Riferimento: Esenzione Ici Prima casa residente altro interno

PARTE 1: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
L'art. 8, 2° comma, del Decreto Legislativo 504/1992 dà la definizione di abitazione principale ai fini ICI:
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Questa definizione RICHIEDE che il contribuente risieda nell'immobile.

Peraltro, ai comuni era data facoltà di estendere la definizione di abitazione principale.
In alcuni regolamenti comunali, per esempio, si assimila ad abitazione principale una unità immobiliare data in uso gratuito a parenti (anche se il contribuente NON RISIEDE nell'unità). (art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

La risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12/DF del 05/06/2008 riguarda l'esenzione da ICI dell'abitazione principale e stabilisce che:

Occorre sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione, costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 29 maggio 2008.Pertanto, sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all’abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
L’esenzione [sull'abitazione principale, n.d.r.] va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.


Prosegue poi la risoluzione: E’ necessario precisare che, data la chiara finalità della norma di esenzione in commento, i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008, non possono restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti [...]

PARTE 2: PROVA DELLA RESIDENZA
La risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12/DF del 05/06/2008 stabilisce che:

In particolare occorre fare riferimento all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
Quest’ultima norma ha introdotto, infatti, una presunzione relativa che legittima l’equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione che venga dato spazio alla prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.


CONCLUSIONE
1) è utile cercare il testo del regolamento ICI del comune in vigore alla data del 29/05/2008; se l'abitazione data in uso ai parenti era assimilata all'abitazione principale, l'imposta non è dovuta (a decorrere dal trasferimento di residenza della nonna). Ove il Comune la richiedesse ugualmente, quando arriva l'avviso di accertamento si chiederà l'annullamento in autotutela; qualora il comune non annullasse l'avviso, si ricorrerà alla commissione tributaria provinciale, chiedendo anche che la Commissione condanni il Comune alle spese di giudizio.
2) se questa assimilazione non ci fosse, non rimane che cercare di provare la residenza con mezzi diversi (anche se da quel che ho letto non ci sono utenze, perchè intestate alla nonna, ma solo l'adsl e la tv satellitare). Anche qui è possibile un ricorso, anche se c'è ben poco con cui provare la residenza.
 
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