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errore su atto accertamento

jonny22

Utente
Salve,
volevo chiedervi se in errore formale su un atto di accertamento dell'ade, può avere qualche effetto sulla validità dello stesso, e se c'è qualche possibilità che sia nullo.
l'errore è nell'indicazione di un periodo, in pratica invece di scrivere un anno, ne e stato scritto un'altro, qukndi è un errore formale.
grazie e buona giornata.
 
credo che se l'atto di accertamento indichi un anno differente i casi siano due:eek: si tratta di un errore sostanziale, e non solo formale, oppure non vi è alcun errore trattandosi di un altro anno.
ciao
 
credo che se l'atto di accertamento indichi un anno differente i casi siano due:eek: si tratta di un errore sostanziale, e non solo formale, oppure non vi è alcun errore trattandosi di un altro anno.
ciao

L'errore è in un so passaggio dell'atto. Quindi si tratta di errore formale.
questo può inficiare lo stesso o non può essere considerato determinante?
 
Ultima modifica di un moderatore:
Salve,
volevo chiedervi se in errore formale su un atto di accertamento dell'ade, può avere qualche effetto sulla validità dello stesso, e se c'è qualche possibilità che sia nullo.
l'errore è nell'indicazione di un periodo, in pratica invece di scrivere un anno, ne e stato scritto un'altro, qukndi è un errore formale.
grazie e buona giornata.

Cosa riguarda l'accertamento, quali sono gli anni interessati (quello giusto e quello errato) e quando è stato notificato l'atto.
 
Potresti presentare istanza di annullamento dell'atto in autotutela per infondatezza della pretesa poiché per il 2009 la situazione reddituale è "X" (riporterai nell'istanza gli stessi dati indicati dall'Agenzia nell'atto di accertamento, però riferiti al 2009 e allegando il mod. UNICO relativo a tale anno).
Il problema è che (a me è successo) l'ufficio avrebbe tutto il tempo (il termine per l'accertamento dell'annualità 2010 scade il 31/12/2015) di annullare (in autotutela) l'atto errato e di emetterne uno nuovo, questa volta giusto (cd. autotutela sostitutiva).
Saluti.
 
Aggiungo che se l'istanza di annullamento in autotutela non sortisce alcun effetto dovrai impugnare l'atto non oltre 60 gg. dalla notifica proponendo ricorso in CTP previo espletamento della procedura del reclamo/mediazione ex art. 17-bis del Dlgs 546/92 qualora il valore della lite sia inferiore a 20.000 euro.
Saluti.
 
Aggiungo che se l'istanza di annullamento in autotutela non sortisce alcun effetto dovrai impugnare l'atto non oltre 60 gg. dalla notifica proponendo ricorso in CTP previo espletamento della procedura del reclamo/mediazione ex art. 17-bis del Dlgs 546/92 qualora il valore della lite sia inferiore a 20.000 euro.
Saluti.
Se dovessi adire la via dell accertamento con adesione, che cmq dovrei intraprendere pef altri motivi, in quanto la richiesta dello stesso è sproporzionata rispetto al reale, potrei far pesare questo errore, o sono due cose differenti?
 
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