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errore con sanzione su dichiarazione dei redditi

Buongiorno,
scrivo da Roma per cercare di avere un aiuto ed un chiarimento in merito ad un problema con relativa sanzione seganalato da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardante la dichiarazione dei redditi che la mia ex-moglie ha presentato nel 2008 per i redditi del 2007 e quella del 2007 per i redditi del 2006. Putroppo non posso entrare nel merito dell'errore che le è stato contestato (non ho modo di leggere di persona quelle lettere di contestazione, me le ha soltanto riferite al telefono), e quindi volevo chiedere se, nel caso in cui mia moglie o chi per lei, abbia fatto un errore in sede di presentazione della dichiarazione (fece nel 2007 il modello 730 tramite Caf e nel 2008 il modello Unico direttamente all'Agenzia delle Entrate) per il quale le vengono sanzionati circa 400 Euro, può procedere ad una dichiarazione correttiva (sostitutiva), essendo nei termini di legge che se ho ben capito, prevedono un termine di 4 anni dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi contestate? In questo caso, la sanzione a lei addebitata, può venire meno oppure verrà semplicemente ridotta? Ed infine, nel caso in cui l'errore fosse stato compiuto dal Caf o dall'Agenzia delle Entrate stessa, come può tutelarsi per evitare di pagare una sanzione che non le spetta?
Tra l'altro ho letto su internet che la sanzione può anche essere pagata eventualmente rateizzandola, come dice l'ex art. 19 DPR 602/73, ma questo si può fare anche per sanzioni diciamo così "piccole" o si parla di rateizzazione solo per importi più alti?
La mia ex-moglie mi contesta il fatto che probabilmente nel 2006 sulla mia dichiarazione dei redditi del 2007 (modello 730 presentato al Caf) ho dichiarato di avere nostro figlio a carico del 100%, cosa che anche lei avrebbe dichiarato, di qui il primo problema sanzionato dall'Agenzia delle Entrate, ma se fosse così, non sarebbe dovuta arrivare anche a me una lettera di sanzione, cosa che invece a me non è assolutamente arrivata, ma è arrivata soltanto a lei ? (sempre che la sanzione si riferisca a questo problema).
Ringrazio anticipatamente se vorrete rispondermi, e saluto cordialmente.
Fabrizio, Roma
 
Riferimento: errore con sanzione su dichiarazione dei redditi

Caro Zio Fabrizio,

premesso che non mi risulta che l'ADE abbia già iniziato i "lavori" :D sull'annualità d'imposta 2007 (dichiarazione presentata nel 2008), direi che ci troviamo di fronte ad un controllo formale della dichiarazione 730/2007 redditi 2006 ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 per carichi di famiglia non spettanti. Del resto non si può superare il 100% per ogni familiare a carico, mentre nel caso de quo siamo arrivati al 200%! Quindi, la differenza va restituita con la sanzione ridotta a 2/3 e gli interessi. Purtroppo, tale errore non è imputabile al CAF come ribadito dalla circolare ADE del 20/04/2005 n. 15 (ma già chiarito in precedenza con la circolare n. 11 del 2004) nella quale, relativamente agli oneri per i familiari a carico, viene precisato che la verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico non deve essere svolta dai CAF, ma fa fede, nei loro confronti, quanto dichiarato dal contribuente. Resta fermo che, per quanto concerne gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri concernenti i familiari a carico, deve essere controllata dai CAF la sussistenza dei requisiti oggettivi propri dei detti oneri (ad esempio, controllo che la spesa sia stata sostenuta nell'anno di riferimento).

Per quanto concerne, infine, la rateazione, bisogna far riferimento all'articolo 3-bis del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 462 (introdotto dall'art. 1, comma 144, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244), il quale prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600/73.

Gli importi dovuti, se superiori a duemila euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquantamila euro possono essere versati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile rateizzare l'importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l'ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita richiesta all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (data riportata sulla prima pagina della stessa) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.
 
Riferimento: errore con sanzione su dichiarazione dei redditi

Caro Zio Fabrizio,

premesso che non mi risulta che l'ADE abbia già iniziato i "lavori" :D sull'annualità d'imposta 2007 (dichiarazione presentata nel 2008), direi che ci troviamo di fronte ad un controllo formale della dichiarazione 730/2007 redditi 2006 ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 per carichi di famiglia non spettanti. Del resto non si può superare il 100% per ogni familiare a carico, mentre nel caso de quo siamo arrivati al 200%! Quindi, la differenza va restituita con la sanzione ridotta a 2/3 e gli interessi. Purtroppo, tale errore non è imputabile al CAF come ribadito dalla circolare ADE del 20/04/2005 n. 15 (ma già chiarito in precedenza con la circolare n. 11 del 2004) nella quale, relativamente agli oneri per i familiari a carico, viene precisato che la verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico non deve essere svolta dai CAF, ma fa fede, nei loro confronti, quanto dichiarato dal contribuente. Resta fermo che, per quanto concerne gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri concernenti i familiari a carico, deve essere controllata dai CAF la sussistenza dei requisiti oggettivi propri dei detti oneri (ad esempio, controllo che la spesa sia stata sostenuta nell'anno di riferimento).

Per quanto concerne, infine, la rateazione, bisogna far riferimento all'articolo 3-bis del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 462 (introdotto dall'art. 1, comma 144, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244), il quale prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600/73.

Gli importi dovuti, se superiori a duemila euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquantamila euro possono essere versati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile rateizzare l'importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l'ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita richiesta all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (data riportata sulla prima pagina della stessa) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.
Ciao Mr. Dike, ti ringrazio della risposta al mio quesito, prima di tutto vedrò di capire se la sanzione inflitta alla mia ex si riferisca davvero al 2006 e se l'errore riguarda il carico fiscale di nostro figlio indicato da entrambi al 100% (ovviamente non fiscalmente possibile, di qui l'errore e la multa), ma ti volevo chiedere se così fosse, come mai a me NON E' arrivata nessuna comunicazione in merito, mentre a lei si? Ma non si potrebbe fare una dichiarazione correttiva nel caso in cui fossimo ancora nei tempi per farla? io sapevo che c'erano 4 anni di tempo per farlo, oppure no? Grazie ancora, Fabrizio.
 
Riferimento: errore con sanzione su dichiarazione dei redditi

Ciao Mr. Dike, ti ringrazio della risposta al mio quesito, prima di tutto vedrò di capire se la sanzione inflitta alla mia ex si riferisca davvero al 2006 e se l'errore riguarda il carico fiscale di nostro figlio indicato da entrambi al 100% (ovviamente non fiscalmente possibile, di qui l'errore e la multa), ma ti volevo chiedere se così fosse, come mai a me NON E' arrivata nessuna comunicazione in merito, mentre a lei si? Ma non si potrebbe fare una dichiarazione correttiva nel caso in cui fossimo ancora nei tempi per farla? io sapevo che c'erano 4 anni di tempo per farlo, oppure no? Grazie ancora, Fabrizio.

L'ADE, per la questione in esame, di solito controlla solo uno dei due genitori... l'importante, alla fine, è non superare quel 100%. Ciò non preclude però l'attività di verifica su entrambi, ma, se alla data odierna non ti è arrivato ancora nulla, puoi dormire tranquillo.

Seconda questione...

L'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. 7 Dicembre 2001 n. 435 ha sostituto il comma 8 dell'art. 2 del D.P.R. 22 Luglio 1998 n. 322, disponendo che "salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 600

Art. 43 - (Termine per l'accertamento)

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.*
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

*Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.

Per la proroga di termini di cui al presente articolo a favore dei contribuenti che non si avvalgono della disciplina in materia di concordato, vedere l'art. 10, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis della legge 21 Febbraio 2003 n. 27.

Tuttavia, il ravvedimento non è consentito:

1) Quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore.

2) Quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo.

3) Quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.
 
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