Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Errate detrazioni d'imposta

m_tesconi

Utente
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e non vorrei essere andato subito fuori argomento, se così, me ne scuso in anticipo con tutti voi.
Il mio problema é il seguente : sono un dipendente dell'Amministrazione Pubblica e presento il 730 (sempre a credito) al mio datore di lavoro che, facendomi da sostituto d'imposta, a luglio mi rimborsa il credito.
Sono separato dal marzo 2006 e , da allora, ho sempre dichiarato le detrazioni per i miei due figli al 50%; loro sono affidati ad entrambi i genitori anche se assegnati alla madre (hanno la residenza con lei e sono nel suo stato di famiglia).
Io provvedo (come da sentenza di separazione e poi da quella di divorzio avvenuto nel maggio 2009) al pagamento delle spese sanitarie, scolastiche e sportive dei miei figli al 100%.
La madre non lavora (o quanto meno, non dichiara...).
Alla luce di quanto esposto posso dichiarare le detrazioni al 100% per i due figli? E se si, come posso recuperarle a partire dall'aprile del 2006?
Graie a tutti e buona giornata.
 
Riferimento: Errate detrazioni d'imposta

Art. 12, TUIR: "(...) In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. (...)".
Per maggior sicurezza, può verificare la spettanza delle detrazioni anche presso l'uff. AE competente, presentando una copia della sentenza, oppure provando ad avvalersi del call center telefonico.
A mio parere, per l'anno 2010 il recupero è possibile mediante presentazione del mod. 730 e per le annualità pregresse, è possibile presentare istanza di rimborso, ma solo entro il termine di decadenza imposto dalla legge (48 mesi dalla data della ritenuta o del versamento); se avrà conferma del suo diritto al 100% della detrazione, provvederà a comunicarlo con l'apposito modello all'amministrazione di appartenenza, in modo che, per gli anni futuri e finchè permangono le condizioni, non si determini di nuovo lo stesso problema.
 
Alto