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Erogazioni liberali a scuole - Il CAF ha rifiutato

maurog

Utente
Buongiorno a tutti,
è da qualche anno che cerco di detrarre ciò che verso alla scuola secondaria di primo grado statale dove va mia figlia senza successo.
Quest'anno sembrava tutto ok, sul bollettino postale risultava una delle tre causali ammesse (nel caso specifico ampliemnto dell'offerta formativa). Purtroppo il CAF a cui mi sono rivolto ha rifiutato i documenti dicendo che il bollettino postale doveva essere intestato a me e non a mia figlia.
Ora, poiché faccio parte del consiglio d'istituto della scuola vorrei una volta per tutte chiarire la questione e fare in modo che per gli anni prossimi tutti i genitori possano portare in detrazione le loro "erogazioni liberali" ove previsto senza incappare in cavilli.
Chiedo dunque se è vero che il bolletitni postale (o le altre forme ammesse di pagamento) debbano essere intestate a un genitore e non al frequentante la scuola.

Grazie

Cordiali Saluti
 
secondo me ti hanno detto una stupidaggine. tua figlia è a tuo carico e quindi anche se è intestato a lei recuperi... io l'ho fatto a nome di mia figlia e ho recuperato... nella causale avevo specificato "erogazione liberale"...
 
Non sono d'accordo.

La detrazione per le erogazioni liberali (non spese d'istruzione) a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione è ammessa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).

Il successivo comma 2 dell'art. 15 prevede che: «Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito...».

L'art. 12 del TUIR disciplina per l'appunto le detrazioni per i familiari a carico, quali il coniuge, i figli e gli altri familiari di cui all'art. 433 del codice civile.

Pertanto, non rinvenendo la lettera i-octies) nel citato comma 2 dell'art. 15, la detrazione non è ammessa se sostenuta nell'interesse della figlia studentessa, ovvero se ad ella intestata.

La detrazione, nel caso di specie, sarà ammessa solo se intestata al genitore della studentessa.
 
ora sono io che non comprendo la situazione.
il caf ha contestato che i bollettini fossero intestati alla figlia mentre invece andavano intestati al genitore e quindi non ha ammesso la detrazione.
Dalla corretta disamina fatta da Mr. Dike si legge:
La detrazione, nel caso di specie, sarà ammessa solo se intestata al genitore della studentessa.
ossia proprio la tesi sostenuta dal caf.
ciao
 
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