Riferimento: enasarco: iscrizione per agenti in attività finanziaria??????????
allego nota presente sul sito enasarco.it relativa al caso in questione
Imprese d'intermediazione finanziaria
Con il DM del 13 dicembre 2001, n. 485, in attuazione del d.lg. del 25 settembre 1999, n. 374, è stata disciplinata l'attività degli agenti in attività finanziaria. A questi ultimi – iscritti in un elenco tenuto dall'UIC – è riservata l'attività di agenzia in attività finanziaria, consistente nella promozione e conclusione dei contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U.B., sulla base di un incarico stabile da parte di intermediari finanziari.
Sulla base di tali normative gli intermediari iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 T.U.B. possono stabilmente avvalersi degli agenti in attività finanziaria, ai fini della promozione e della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie.
Gli intermediari finanziari vengono ricompresi tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche.
L'esercizio di tali attività avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche stesse.
Nell'ambito di tali convenzioni gli agenti in attività finanziaria, di cui gli intermediari convenzionati si avvalgono, possono promuovere e collocare anche i prodotti bancari a condizione che gli agenti medesimi esercitino esclusivamente attività finanziarie e quelle connesse e strumentali.
L'attività svolta dagli agenti in attività finanziaria, consistente nel promuovere per conto dei propri preponenti, nei confronti di terzi, la conclusione di contratti relativi al collocamento di prodotti finanziari, ricevendo in cambio una controprestazione economica di natura provvigionale, risulta pienamente riconducibile al Contratto di agenzia di cui agli artt. 1742-1752 del Codice civile, con il conseguente obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco.
In tal senso è opportuno considerare anche quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la propria circolare n. 1 del 17 aprile 2003, con cui oltre a ribadire ….che esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria – ed è, quindi, tenuto ad iscriversi nell'apposito elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi – chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di "promuovere e concludere contratti"… precisa anche, a chiarimento della natura giuridica di tali rapporti,...al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo…che nella previsione di detta disposizione rientrano sia gli agenti che su incarico dell'intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedono a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile).
In relazione a tali nuovi scenari la Fondazione Enasarco, in collaborazione con l'Unione Finanziarie Italiane (UFI), ha varato un progetto finalizzato a stimolare l'iscrizione spontanea delle aziende operanti nel settore della intermediazione finanziaria.
ciao
max