Riferimento: Eliminazione auto dai cespiti
Effettivamente, alla luce dell'evoluzione normativa in tena di auto aziendali, la situazione è alquanto confusa.
Ecco il mio pensiero in merito a tale discussione, supponendo che trattasi di bene non strumentale all'esercizio dell'attività.
1) Autovettura acquistata senza aver detratto l'IVA:al momento della vendita, nel caso specifico, andrà emessa autofattura senza applicazione dell'imposta ex art. 10 c. 27-quinquies DPR 633/72.
2) Autovettura acquistata detraendo parzialmente l'IVA:in questo caso, alla luce dell'autorizzazione UE concessa all'Italia per poter detrarre l'IVA al 40%, l'autofattura dovrebbe essere imponibile ma l'IVA calcolata sul 40% del valore;sul punto cmq si attende una conferma da parte dell'AE, visto che in occasione della compilazione del modello per la richiesta di rimborso dell'IVA non detratta nel periodo 1/1/2003-13/09/2006 la stessa AE ha avuto modo di precisare che in caso di rivendita dell'auto l'IVA andava considerata sull'intero corrispettivo (comportamento alquanto discutibile).
3) per quanto riguarda l'imponibilità delle plusvalenze (ovvero deducibilità delle minusvalenze) l'art. 164 c. 2 TUIR stabilisce che: "Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato."
Saluti ragazzi....buon lavoro.
no. mi pareva di aver precisato nella mia precedente risposta che l'iva dovuta in autofattura dovrà essere addebitata nella stessa misura della detrazione iva effettuata all'acquisto. pertanto, nella fattispecie in esame, la fattura dovrà essere emessa per il 90% del valore di vendita senza iva ai sensi dell'art. 10, punto 27-quinquies del dpr 633/72 mentre il 10% del valore di vendita dovrà essere assogettato con aliquota del 20%
ai fini del reddito la plusvalenza potrà essere tassata esclusivamente sul valore residuo del 50% portato in deduzione
Effettivamente, alla luce dell'evoluzione normativa in tena di auto aziendali, la situazione è alquanto confusa.
Ecco il mio pensiero in merito a tale discussione, supponendo che trattasi di bene non strumentale all'esercizio dell'attività.
1) Autovettura acquistata senza aver detratto l'IVA:al momento della vendita, nel caso specifico, andrà emessa autofattura senza applicazione dell'imposta ex art. 10 c. 27-quinquies DPR 633/72.
2) Autovettura acquistata detraendo parzialmente l'IVA:in questo caso, alla luce dell'autorizzazione UE concessa all'Italia per poter detrarre l'IVA al 40%, l'autofattura dovrebbe essere imponibile ma l'IVA calcolata sul 40% del valore;sul punto cmq si attende una conferma da parte dell'AE, visto che in occasione della compilazione del modello per la richiesta di rimborso dell'IVA non detratta nel periodo 1/1/2003-13/09/2006 la stessa AE ha avuto modo di precisare che in caso di rivendita dell'auto l'IVA andava considerata sull'intero corrispettivo (comportamento alquanto discutibile).
3) per quanto riguarda l'imponibilità delle plusvalenze (ovvero deducibilità delle minusvalenze) l'art. 164 c. 2 TUIR stabilisce che: "Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato."
Saluti ragazzi....buon lavoro.