Riferimento: effetti fiscali cessione azienda
ciao carissimo, il dubbio mi è venuto "studiando" questo stralcio (copia/incolla)
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di cessazione.
Per il cedente persona fisica valgono le seguenti regole particolari:
- se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l'imprenditore può optare per la tassazione separata della plusvalenza o per la tassazione in quote;
- se l'azienda è l'unica posseduta e quindi con la cessione cessa l'attività d'impresa, l'imprenditore può optare per la tassazione separata, ma non per la tassazione in quote costanti;
- se l'unica azienda posseduta è affittata o data in usufrutto a terzi ovvero è stata acquistata per successione o donazione senza che sia stata esercitata l'attività d'impresa, la cessione non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, pertanto la plusvalenza è tassata come reddito diverso, per cui concorre a formare il reddito nel periodo di percezione del corrispettivo, e non è possibile l'opzione per la tassazione separata, né quella per la tassazione in quote costanti.