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edilizia: IVA agevolata obbligo o facoltà?

cristina0

Utente
Probabilmente avrete già parlato di questo argomento ma non sono riuscita a trovarlo.

Io vorrei sapere la vostra opinione su questo tema:l'applicazione dell'IVA agevolta per determinati tipi di lavori nel settore edile è un obbligo o una facoltà del committente richiederla?

L'appaltatore è obbligato in assenza di richiesta ad applicarla ?

Ho letto diverse sentenze della Corte di Cassazione che alternativamente dicono che si può detrarla anche se non è stata applicata l'aliquota esatta altre il contrario.

Nel caso delle sentenze che dicono che è un obbligo viene a verificarsi che l'esercizio del diritto di detrazione è limitato alla sola IVA corrispondente esattamente all'operazione imponibile e quindi se viene applicata una aliquota superiore la differenza non viene riconosciuta con le conseguenze evidenti.

Non so se sono riuscita ad esternare pienamente la mia curiosità ma spero di si.

Quindi la mia domanda è:

secondo il vostro parere la richiesta e la relativa applicazione di IVA agevolata (per quei lavori contemplati dalla tabella A parte II e III del DPR 633/1972) è un obbligo o una facoltà ?

Grazie se vorrete condividere con me la vostra opinione

cristina0
 
secondo me la circostanza che nel decreto sull'iva vi siano le tabelle indicanti le varie aliquote si debba parlare di obbligo e non di mera facoltà.
Il problema pratico che si pone è quello di non addossarsi la responsabilità di applicazione di una aliquota differente. A tale scopo il venditore richiede che sia l'acquirente a indicare il tipo di operazione e di conseguenza l'aliquota applicabile.
ciao
 
Per quanto riguarda l'obbligo e non facoltà anche io la penso così ma non sono daccordo con la responsabilità dell'applicazione.
Infatti l'art. 17 del DPR 633 individua nel soggetto che effettua la prestazione di servizi il responsabile dell'errata applicazione a meno che non dimostri di aver avuto un comportamento tale da dimostrare la propria buona fede (dichiarazione del cliente, copia concessioni, denunce inizio attività, ecc.).

Ma applicando quest'obbligo nel caso del reverse charge se si integrasse la fattura di acquisto con aliquota IVA errata si potrebbe rischiare un recupero della differenza fra l'IVA esatta e quella applicata in quanto registrando la fattura sul registro degli acquisti si esercita la facoltà di detrazione.

Il mio è un ragionamento tutto sbagliato?

Cerco troppo il pelo nell'uovo?
 
forse non mi sono espresso bene.
appare ovvio che il responsabile diretto di una eventuale errata applicazione sia il soggetto che effettua la prestazione.
Proprio per siffatta circostanza chi effettua la prestazione richiede la dichiarazione, da parte dell'acquirente, di godere dell'agevolazione in modo tale che, in caso di contestazione, alla fine si possa rivalere dal punto di vista civile.
mi auguro di aver pulito l'uovo dal pelo.
ciao
 
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