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Eccezioni preliminari nel ricorso d'appello

Vi scrivo per trovare conferme in merito a quello che sto per dirvi:
"premessa devo presentare ricorso d'appello in CTR prima di confutare il corpo della sentenza della CTP vorrei sapere se in appello possono essere ripresentate le eccezioni preliminari avanzati nel ricorso di I grado visto che il relatore della CPT ha rigettato in toto le eccezioni avanzate in sede di ricorso cioè 1) nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 31 DPR n. 600/73 in tema di competenza territoriale; 2) nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 comma 2 DPR n. 600/73 per assenza di atto presupposto e di ragione giuridica; violazione di legge ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Cost. 3) nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 comma 1 DPR n. 600/73 per assenza di delega del dirigente al responsabile del procedimento.
 
Con il ricorso in appello si va ad impugnare la sentenza della CTP e l'atto deve contenere i motivi specifici per i quali l'appellante ritiene che la decisione di primo grado debba essere riformata. Nel ricorso in appello, pertanto, vanno evidenziati e quindi sottoposti al convincimento del giudice di i vizi contenuti nella sentenza e dunque gli errori che secondo lui sono stati commessi dal primo giudice.
Il ricorso dovrà contenere prima un'esposizione sommaria della vicenda, sia con riferimento alla fase anteriore al giudizio che alla fase processuale vera e propria e successivamente l'esposizione dei motivi specifici di impugnazione della sentenza come in precedenza scritto. Attenzione a non riprodurre pedissequamente i motivi di primo grado in quanto il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile poiché in tal modo si impedisce al giudice di seconde cure di identificare le concrete ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza (Cass. Sent. 19077/2005).
Si rammenta infine che tutte le eccezioni e le questioni non accolte in primo grado vanno riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate (art. 56 dlgs 546/92).
Saluti.
 
Con il ricorso in appello si va ad impugnare la sentenza della CTP e l'atto deve contenere i motivi specifici per i quali l'appellante ritiene che la decisione di primo grado debba essere riformata. Nel ricorso in appello, pertanto, vanno evidenziati e quindi sottoposti al convincimento del giudice di i vizi contenuti nella sentenza e dunque gli errori che secondo lui sono stati commessi dal primo giudice.
Il ricorso dovrà contenere prima un'esposizione sommaria della vicenda, sia con riferimento alla fase anteriore al giudizio che alla fase processuale vera e propria e successivamente l'esposizione dei motivi specifici di impugnazione della sentenza come in precedenza scritto. Attenzione a non riprodurre pedissequamente i motivi di primo grado in quanto il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile poiché in tal modo si impedisce al giudice di seconde cure di identificare le concrete ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza (Cass. Sent. 19077/2005).
Si rammenta infine che tutte le eccezioni e le questioni non accolte in primo grado vanno riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate (art. 56 dlgs 546/92).
Saluti.

Rocco,
se il funzionario che ha firmato l'atto per delega del direttore provinciale è tra quelli "illegittimi" come dalla recente sentenza della Suprema Corte posso impugnarlo?
Grazie.
 
Come si puo' verificare che il funzionario dell'ADE che ha sottoscritto l'atto di accertamento per delega sia legittimato a farlo?
 
Devi muovere l'eccezione (difetto di sottoscrizione) sin dal ricorso introduttivo dopodiché l'ufficio dovrebbe produrre in giudizio la delega conferita.
Attenzione però al fatto che la Cassazione (Sent. 25017/2015) ha dichiarato illegittime solo le deleghe impersonali mentre gli atti sottoscritti dai dirigenti "illegittimi" sono comunque validi.
Saluti.
 
Devi muovere l'eccezione (difetto di sottoscrizione) sin dal ricorso introduttivo dopodiché l'ufficio dovrebbe produrre in giudizio la delega conferita.
Attenzione però al fatto che la Cassazione (Sent. 25017/2015) ha dichiarato illegittime solo le deleghe impersonali mentre gli atti sottoscritti dai dirigenti "illegittimi" sono comunque validi.
Saluti.

Non c'è la possibilità di sollevare la questione prima? Con un "accesso agli atti" per intenderci? Perchè arrivare al giudizio? E se poi la delega è corretta?
 
Te muovi comunque l'eccezione, poi se la delega è corretta o meno sarà il giudice a stabilirlo. E' chiaro che fondare un ricorso solo muovendo tale eccezione è una strategia difensiva molto azzardata: trattasi di questione preliminare da sottoporre al giudice, alla quale ovviamente devono seguire altre richieste fondate su altri e diversi motivi di ricorso.
Ritengo che l'eccezione vada mossa in giudizio, senza perseguire altre vie, che non porterebbero a nulla.
Saluti.
 
Faro' come dici tu anche perchè quello della delega illegittima è un motivo subordinato rispetto a quello per cui chiedo l'annullamento dell'atto.

Se poi posso esprimere un mio commento che resterà sempre su questo post e non avrà conseguenze: in sede di accertamento con adesione ho riscontrato che il DELEGATO non sapeva nulla dell'atto da Lui sottoscritto.
....quando le cose sono vere.

Te muovi comunque l'eccezione, poi se la delega è corretta o meno sarà il giudice a stabilirlo. E' chiaro che fondare un ricorso solo muovendo tale eccezione è una strategia difensiva molto azzardata: trattasi di questione preliminare da sottoporre al giudice, alla quale ovviamente devono seguire altre richieste fondate su altri e diversi motivi di ricorso.
Ritengo che l'eccezione vada mossa in giudizio, senza perseguire altre vie, che non porterebbero a nulla.
Saluti.
 
Devi considerarla eccezione preliminare, e dunque è la prima richiesta da effettuare al giudice tributario.
Se l'eccezione viene accolta, il giudice non entrerà nel merito della pretesa.
Se la pretesa è inferiore a 20.000 euro si applica art. 17-bis Dlgs 546/92.
Saluti.
 
è superiore a 20mila.
Grazie.

Devi considerarla eccezione preliminare, e dunque è la prima richiesta da effettuare al giudice tributario.
Se l'eccezione viene accolta, il giudice non entrerà nel merito della pretesa.
Se la pretesa è inferiore a 20.000 euro si applica art. 17-bis Dlgs 546/92.
Saluti.
 
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