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dubbio su intestazione fattura vendita

Buongiorno, ho un dubbio su come intestare una fattura di vendita effettuata ad una società svizzera, con rappresentante fiscale italiano.
La merce venduta è prodotta dalla società italiana che si occuperà anche della consegna, al cliente italiano della società svizzera; la merce quindi non farà materialmente dogana ma rimarrà sul territorio italiano.
Qualcuno mi può aiutare?
Inoltre sullo spesometro clienti verrà indicato il nome del rappresentante fiscale oppure della socità svizzera?
Resto in attesa di Vs. consigli in merito e ringrazio in anticipo.

Cristina
 
ti puo aiutare questa risposta dell'agenzia delle entrate:
Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione el ettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.
Risposta
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1°gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell
’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.
Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
 
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