Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Dubbio su assicurazione sanitaria

p.urbane

Utente
Salve a tutti, come ogni anno in questo periodo faccio richiesta di presentazione del 730 presso la mia azienda e raggruppo le spese mediche dell'anno precedente da indicare nella dichiarazione.
Ho una guida fiscale sugli sconti dell'agenzia delle entrate del 2003 che dice che se uno ha un'assicurazione sanitaria privata, puo' portare in deduzione l'intero importo della fattura seppur rimborsata (dietro applicazione di una franchigia ovviamente).
Rileggendo bene la guida, pero', leggo che la deduzione non spetta sul totale ma solo sulla parte non rimborsata nel caso in cui il contributo per l'assistenza sanitaria venga versato dall'azienda per il lavoratore.
Nel mio caso, il premio dell'assicurazione mi viene tolto in 12 mesi sulla busta paga ma ora non so se quanto mi viene tolto sia il totale del premio stesso o solamente una parte.
Mi sorge il dubbio che una parte del premio la versi l'azienda mentre un'altra parte sia a carico mio dato che moltiplicando per 12 l'addebito che ho mensilmente in busta, mi viene un importo comunque basso rispetto a quanto presumo sia il premio annuale per un'assicurazione sanitaria.
E' una mia sensazione ma non credo che un'assicurazione sanitaria costi 200 euro l'anno...
Fortunatamente la mia salute non mi ha mai dato problemi e solamente in uno o due anni dal 2003 ad oggi, ho detratto qualcosa rimborsato dall'assicurazione, ma stiamo sempre parlando di cifre irrisorie.
Quest'anno ho delle fatture da dedurre e volevo sapere se posso dedurre il totale o solamente la parte rimborsata, per questo chiedo il vostro aiuto.
Quali sono le sanzioni qualora la fattura portata in deduzione nell'anno che ora non ricordo, fosse dovuta essere indicata solamente per la parte non rimborsata anziche' per il totale?
Un grazie per il vostro aiuto.
 
Riferimento: Dubbio su assicurazione sanitaria

Quando, al 28 febbraio, sarà disponibile il cud 2010, dai relativi punti 56 e 58 potranno essere rilevati gli importi versati relativamente a titolo di contributi sanitari ad enti e casse aventi fine assistenziale (56) ed a fronte di assicurazioni sanitarie (58).

Nel caso dei contributi (p.to 56 cud 2010), data la loro non concorrenza alla formazione del reddito fino al tetto di Euro 3615,20, le spese sanitarie rimborsate non danno luogo a detrazione; se l'importo indicato al p.to 56 del cud supera Euro 3615,20, la differenza tra detto importo e 3615,20 ha concorso alla formazione del reddito e quindi la detrazione spetta in misura proporzionale.

Nell'ipotesi dell'assicurazione sanitaria il cui premio è indicato al p.to 58 del cud 2010, invece, le spese sanitarie rimborsate si considerano rimaste a carico del lavoratore-contribuente, indipendentemente dal fatto che l'onere sia gravato sul datore o sul lavoratore mediante trattenuta.
 
Riferimento: Dubbio su assicurazione sanitaria

Nel cud 2010, i punti di riferimento sono il 60 (importi versati relativamente a titolo di contributi sanitari ad enti e casse aventi fine assistenziale) e il 62 (a fronte di assicurazioni sanitarie)
 
Alto