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Dubbio acconto irpef novembre

akirak

Utente
Ciao, mi è sorto un dubbio riguardo il versamento della seconda rata di acconto irpef di novembre che dovrebbe effettuare la mia ragazza.

A maggio scorso, con un contratto a tempo determinato di due anni che scadeva ad inizio agosto, ha presentato il 730. A luglio il datore di lavoro ha effettuato regolarmente il conguaglio, con versamento della prima rata di acconto eccettera. Il contratto è poi scaduto ad inizio agosto. Ad inizio settembre lo stesso datore di lavoro precedente l'ha assunta di nuovo con un altro contratto a tempo determinato.

Ora il dubbio è: il versamento della seconda rata di acconto irpef deve farlo il datore di lavoro (anche se c'è stato quel mese in cui il rapporto di lavoro era cessato?) o deve farlo lei autonomamente con l'F24?

Grazie a chi vorrà togliermi questo dubbio, ciao
 
Riferimento: Dubbio acconto irpef novembre

Ritengo debba provvedere il datore di lavoro, purchè in sede di comunicazione del risultato del 730, al datore di lavoro sia stato richiesta tale ritenuta. In effetti non sapendo se il rapporto di lavoro sarebbe ripreso con lo stesso datore di lavoro, il caf avrebbe dovuto escludere il 2^ acconto dalla comunicazione. Bisogna controllare nel mod 730 nel quadro prospetto liquidazione delle imposte.
Saluti
 
Riferimento: Dubbio acconto irpef novembre

Deve versarlo autonomamente, in quanto si è aperta una nuova partita di stipendio. Staka, il CAF non può escludere solo il 2° acconto dalla comunicazione, ovvero dal 730/4, in quanto, a tal proposito, andava escluso anche il primo. In ogni caso, non può farlo se questi sono effettivamente dovuti. Semmai, sarebbe stato opportuno procedere alla presentazione di un modello UNICO PF, anzichè 730, onde fugare ogni dubbio in merito. Tornado al discorso acconti, solo il contribuente può presentare istanza di non versamento del 2° acconto IRPEF entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento (art. 19, comma 6, del D.M. 31/05/1999 n. 164; art. 2, comma 9, del D.P.R. 04/09/1992 n. 352; art. 4, comma 2, del D.L. 02/03/1989 n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 Aprile 1989 n. 154).

Tuttavia, mi sembra alquanto strano che il sostituto d'imposta (rectius: datore di lavoro) non abbia inviato alcuna comunicazione relativa al conguaglio alla contribuente de qua.

@ akirak

Per mero tuziorismo difensivo, dì alla tua ragazza di contattare la sua amministrazione, riferendo la questione.
 
Riferimento: Dubbio acconto irpef novembre

Hai ragione MrDike in effetti la comunicazione al datore di lavoro non poteva escludere la sola 2^rata, e presumo la ragazza di Akirak non ha fatto richiesta al datore di lavoro di escluderla con apposita comunicazione;
resto però del parere che sia il sostituto a provvedere al versamento in quanto pur se si tratta di un nuovo rapporto di lavoro, il sostituto a fronte di un conguaglio fiscale di entrambi i periodi rilascerà un unico modello cud e non vedo come possa comunicare l'impossibilità di eseguire la trattenuta.
Condivido il consiglio di far presente la questione al datore di lavoro per evitare il rischio di omettere o versare doppio l'acconto.
Saluti
 
Riferimento: Dubbio acconto irpef novembre

Ciao, grazie per le vostre risposte...

Ieri oltre a chiedere qui sul forum ho posto anche un quesito direttamente all'Agenzia delle Entrate e questa è la risposta che mi è arrivata oggi:

Gentile Contribuente,
in relazione al quesito posto, si riporta la circolare n.21 del 4 maggio 2009 al punto 4.2 "Situazioni particolari- Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione- Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l'ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente".
Tuttavia, nel Suo caso, considerato che il sostituto d'imposta che ha ricevuto le risultanze da mod. 730 da parte del Caf nel mese di giugno è il medesimo sostituto presente nel mese di novembre, sarà cura dello stesso provvedere al pagamento dell'acconto irpef.
 
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