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Dubbi su 2 aspetti novità Art. 7 - Territorialità Servizi -

danyjet

Utente
Salve e complimenti ancora una volta per il forum,

nel marasma delle novità apportate all'Art. 7, dal 01.01.2010, mi sorgono 2 dubbi:

1) L'azienda per cui lavoro si occupa mensilmente della liquidazione IVA in Italia di società UE, facenti parte dello stesso gruppo, che si sono identificate direttamente. contestualmente al versamento, emettiamo fattura di pari importo ( senza nessun compenso e/o maggiorazione ) e la società UE ci rimborsa. Fino ad ora avevamo trattato la fattura "FC Iva Art. 15 - Anticipate in nome e per conto".
Dal 01.01.2010 secondo voi cambia qualcosa ?
Le novità in oggetto devono essere applicate anche in casi come il mio oppure dove continuano a sussistere i presupposti di una spesa anticipata in nome e per conto continuo ad applicare l'Art 15 ?

2) Per quanto riguarda l'obbligo generalizzato del reverse-charge per le operazioni ricevute da soggetti non residenti, cessioni incluse, come ci dobbiamo comportare ( cliente e fornitore ).
Nel mio caso, il soggetto non residente è identificato direttamente in IT, cioè ha chiesto ed ottenuto una PI italiana che utilizza per le operazioni di acquisti/vendite/lavorazioni effettuate in IT verso soggetti IT.
E' chiaro che fino al 31.12.2009 erano tutte operazioni con IVA al 20%, ma adesso ?
In altre parole, cosa è che ha prevalenza, la sede giuridica del committente o il fatto che ha una PI italiana e quindi fiscalmente è, per alcune operazioni, un soggetto IT ?
Inoltre, da qualche parte mi era sembrato di aver letto che in questi casi la decorrenza del cambiamento era posticipatal perchè è in modifica di un'altra direttiva...........però ho molta confusione.
Mi aiutate a capire per favore ?

Grazie in anticipo.
Saluti.
 
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alla prima domanda: secondo me non cambia nulla. Non state vendendo un servizio. State addebitando l'iva che avete anticipato in nome e per conto.
 
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alla seconda domanda:
Con il nuovo art 7 dlg 633/72 viene fissato come luogo di imposizione il paese in cui avviene il consumo effettivo del servizio.
Il cambiamento sostanziale l'ha portato l'art. 7 - ter dlg633/72 chedisciplina il presupposto territoriale delle prestazioni di servizi: la nuova regola vuole come luogo di tassazione il paese dove è stabilito il committente che deve essere un soggetto passivo di imposta.
Per quanto riguarda il reverse charge, con il 2° comma dell'art.17 dl633/72, diventa obbigatorio l'assolvimento dell'iva con l'autofattura da parte del committente stabilito in Italia quando un soggetto estero effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile in Italia. Questo a prescindere dal fatto che il soggetto non residente si sia identificato o abbia un proprio rappresentante fiscale in Italia. A meno che, e questo fa la differenza, lo stesso non abbia unastabile organizzazione in Italia. Cioè la sede, per intenderci.
 
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alla terza domanda:
è tutto obbligatorio dal 1° gennaio 2010, l'ha detto la circolare dell'AdE n.58/e del 31/12/2009. Anche se il decreto non è stato ancora pubblicato in G.U.
Ciao
 
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