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DS 56bis

em23

Utente
Salve,

Quando ed entro quando devo presentare il modello in oggetto, tenendo conto che percepisco l'indennità dal 2 luglio 2012?

Grazie anticipatamente x la risposta
 
Salve em23, non viene detto se il diritto alla indennità di disoccupazione è di 8 mesi ( 240 gg) o di 12 mesi (360 gg).
In tutti e due i casi per evitare l'interruzione del pagamento della indennità riferita agli ultimi 30 gg o se prefersici ultimo mese, una volta ricevuto il pagamento del penultimo mese dovrai recarti all'inps e dichiarare il permanere dei requisiti per la indennità di disoccupazione.
 
Salve em23, non viene detto se il diritto alla indennità di disoccupazione è di 8 mesi ( 240 gg) o di 12 mesi (360 gg).
In tutti e due i casi per evitare l'interruzione del pagamento della indennità riferita agli ultimi 30 gg o se prefersici ultimo mese, una volta ricevuto il pagamento del penultimo mese dovrai recarti all'inps e dichiarare il permanere dei requisiti per la indennità di disoccupazione.


L'indennità é di 8 mesi.
Quindi posso giá presentarla?
Ipotizzando che la presenti domani, magari on line, scriveró quindi di essere stata continuamente disoccupata dal 2 luglio (data di inizio indennitá) al 22 gennaio?

Grazie ancora
 
L'indennità é di 8 mesi.
Quindi posso giá presentarla?
Ipotizzando che la presenti domani, magari on line, scriveró quindi di essere stata continuamente disoccupata dal 2 luglio (data di inizio indennitá) al 22 gennaio?

Grazie ancora

Ho atteso stamane per darti una risposta, in quanto ieri sera ho ricevuto una mail di risposta da parte della sede Inps della mia città, per un caso simile che interessa il periodo di disoccupazione 01-06- 2012 - 31-01-2013.
La risposta è stata la seguente: nel caso non si verificano altre ipotesi, il modello Ds-56-bis deve essere restituito il settimo degli otto mesi indennizzati quindi, il mese di Dicembre 2012.Recatomi personalmente nella sede Inps con il modello di cui sopra, e con la risposta email, il funzionario ha riferito testualmente quanto segue: chi ha scritto l'email è un somaro, il modello dovrà essere restituito solo al termine del periodo da indennizzare, quindi dopo la percezione dei 240 gg della indennità.
Come potrai notare, a questo punto, non essendoci univocità delle diverse sedi Inps, vorrai recarti personalmente c/o la sede Inps di appartenenza, per un consulto.
Sarai così cortese ( ne trarrà beneficio anche il forum) di far conoscere la risposta che ti sarà fornita.
Saluti domenico
 
Buongiorno,

Su questo argomento infatti non c'é chiarezza.
Anche io ieri mi sono recata presso la mia sede Inps e mi é stato detto che posso già presentare il modello, mentre un'altra persona precedentemente mi aveva detto di presentarla il 3 febbraio.

Un patronato da me consultato mi ha comunicato di fare la comunicazione un mese prima del termine degli otto mesi.

Oggi mi recherò presso il patronato che ha effettuato per mio conto la richiesta di disoccupazione, spero di avere dei chiarimenti.

Rimane il fatto che, a mio avviso, la scadenza entro cui si dovrebbe fare tale comunicazione dovrebbe essere presente sul sito della' inps, in modo chiaro ed inequivocabile, come viene fatto per tutte le altre richieste.
Mi sembra doveroso, anche perché onestamente non vedo la necessità di questa comunicazione, prevedendo già la compilazione del modulo nel caso in cui si debba interrompere l'erogazione dell'indennità a seguito dell'accettazione di n nuovo contratto di lavoro.

Aggiornerò il forum non appena possibile.

Grazie mille per l'aiuto.
 
A proposito di "prevedendo già la compilazione del modulo nel caso in cui si debba interrompere l'erogazione dell'indennità a seguito dell'accettazione di n nuovo contratto di lavoro" terrai presente che dal 1 gennaio 2013 non è più obbligatoria la comunicazione ( solo) nel caso di nuova occupazione.
Lo precisa l'Inps con la Circolare del 18-12-2012- nr.142.
Riporto la parte che quì interessa:
2.8 – Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato
La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata
sospesa.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.
 
Di questo non ero a conoscenza, purtroppo per il momento non ne ho avuto bisogno...grazie x la precisazione comunque, non si sa mai...
 
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