E' vero che il D. Lgs nr- 151-01 ( art.21) pone a carico della lavoratrice la comunicazione preventiva all'istituto previdenziale e al datore di lavoro del certificato medico dove è indicata la data presunta del parto, ma la dipendente che presenta in ritardo il certificato non deve subire alcuna penalizzazione nell'erogazione della relativa indennità da parte dell'inps ( inesistenza di normativa in questo senso) ne ritengo eventuali sanzioni di natura disciplinare da parte aziendale, posto che è vietato al datore di lavoro utilizzare la dipendente nel periodo di divieto di lavoro.