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Domanda Ammissione Stato Passivo.

MAURIZIO64

Utente
Premetto l'ignoranza in materia di fallimenti :rolleyes:

Snc iscritta all'albo artigiani (pasticceria) non ha presentato entro la scadenza (16/6/2007) la domanda di ammissione allo stato passivo (totale credito circa euro 4.000): puo' presentare adesso?
Se sì (come credo) cosa si è "giocata" non presentando entro la scadenza stabilita dal tribunale?
Essendo la ditta iscritta all'albo artigiani quali vantaggi ha rispetto agli altri creditori non iscritti?
La domanda può essere presentata via posta (racc. r.r.) o deve essere depositata presso il tribunale a mano?
Grazie.
 
Riferimento: Domanda Ammissione Stato Passivo.

Può eventualmente procedere ad una insinuazione tardiva.



Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (in Gazz. Uff., 6 aprile 1942, n. 81).

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa .

Art. 101. Domande tardive di crediti.

(TESTO IN VIGORE DAL 16 LUGLIO 2006)
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (1).
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(TESTO IN VIGORE FINO AL 15 LUGLIO 2006)
Dichiarazioni tardive di crediti.
Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti del codice di procedura civile.
Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 86, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 
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