Riferimento: Documenti della certificazione energetica
Con la legge n. 133 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è stato abolito l’obbligo, introdotto dal dLgs 192 del 2005 di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita immobiliare, la cui assenza, prima dell’introduzione di tale norma, avrebbe comportato la nullità degli stessi.
Diventa obbligatorio dal 1° luglio 2009 redigere l’attestato di certificazione energetica per tutti gli immobili da vendere o affittare.
E’ importante precisare che ciò che è stato abolito è l’obbligo di allegare tale documento all’atto notarile o al contratto di locazione, ma non l’obbligo di redigerlo, che daL 1° luglio, interessa tutti gli immobili.
Tuttavia, da quanto è emerso da un’analisi delle transazioni immobiliari, nonché dall’esperienza professionale dei tecnici abilitati alla certificazione, è che quasi mai questa prescrizione è stata rispettata per gli immobili di superficie superiore a 1000 mq per cui vigeva fino ad oggi, e la tendenza sembra essere la stessa anche per il futuro.
Il Notariato ha diffuso una prescrizione in base alla quale, Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica, il notaio solleciterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile.
Ciò vuol dire che il pubblico ufficiale, dopo aver ricordato la norma a voce, lascerà ai contraenti la scelta di allegare il certificato all’atto, nè verificherà se questo è stato redatto.
L’Italia si era già distinta per i suoi ritardi qualche mese fa, quando aveva ricevuto un’altra comunicazione di messa in mora per non aver rispettato la scadenza del 4 gennaio per recepire completamente le disposizioni previste dalla direttiva 2002/91/CE, alla base dei provvedimenti per il risparmio energetico.
Solo di recente, infatti, è stato approvato il primo dei tre decreti attuativi del Dlgs 192/05 e del Dlgs 311/06, riguardante le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Tra l’altro, nello scorso aprile, la Commissione Europea ha approvato una modifica alla direttiva 2002/91/CE, in base alla quale tutti gli edifici che saranno costruiti dopo il 31 dicembre del 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili la totalità dell’energia che consumeranno.
Quindi l’edilizia in Europa va verso una svolta sempre più ecologica ed attenta all’ambiente.
Si ricorda inoltre, che fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni che non hanno ancora proprie leggi, l’Attestato di Certificazione Energetica è sostituito dall’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Una buona serata.-