Riferimento: Distribuzione Utili
Partecipazioni qualificate
Se gli utili percepiti derivano da partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare. Non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all'atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata (e che ci sia l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione). Di conseguenza gli utili percepiti devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
In assenza della dichiarazione di possesso dei requisiti la società erogante deve applicare la ritenuta prevista per le partecipazioni non qualificate
Partecipazioni non qualificate
In questo caso la società erogante i dividendi applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta, sull'intero ammontare.
DEFINIZIONI
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero percentuale di partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25 per cento (è sufficiente il superamento di uno dei due limiti).
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA
Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria non superiore al 20 per cento ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25 per cento. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento.