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Distacco in UAE

Pierbovo

Utente
Buongiorno e complimenti per il forum.

espongo la mia situazione.
Sono dipendente di una ditta Italiana che deve distaccarmi (almeno per 2 anni) negli UAE presso un Cliente. La busta paga è emessa solo dalla mia ditta Italiana, e qui nasce il primo dubbio:
- farsi erogare la paga sul CC Italiano o degli UAE?

Mi trasferirò con tutta la famiglia (moglie e 2 figlie). In Italia ho una casa di proprietà e 2 auto (no mutuo e finanziamenti) che vorrei mantenere. Mi iscriverò all'AIRE appena formalizzato il contratto di distacco che prevede il rimborso dell'alloggio, la scuola alle bimbe ed una indennità di disagio estero.

Quindi le mie domande sono:
1) Posso trasferire la mia residenza fiscale negli UAE?
2) Che tipo di tasse devo pagare in Italia?
3) I fondi di previdenza complementare (Cometa + altri privati) restano attivi?
4) Le detrazioni da lav. dipendente e per familiari a carico restano validi?

Grazie in anticipo per la risposta.

Cordiali saluti
Pier Luigi
 
Buongiorno.
Se lei non è più residente fiscale in Italia, in Italia non dovrà più corrispondere le imposte per tutti i redditi prodotti nel mondo (in questa ipotesi reddito prodotto negli EAU). Lo dovrà comunicare al suo datore, il quale non dovrà più effettuare il prelievo fiscale alla fonte, nel lul (busta paga). Trattandosi di un Paese previsto nell'articolo 2 comma 2 bis del Tuir, sarà lei a dover provare che non è più residente fiscale in Italia. In merito all'accredito in C/C in Italia, relativo ai redditi di lavoro prodotti all'estero, dovrà provare che questi redditi non sono stati prodotti in Italia (buste paga, contratti, ecc.); se questo fatto configura un rientro illegale di valuta in Italia, non saprei risponderle.
Passando al secondo quesito, al momento in cui non è più residente fiscale in Italia, qui dovrà corrispondere le imposte sui redditi prodotti che in questo caso sono: immobili, TFR (se lei è stato distaccato); altri eventuali redditi prodotti in Italia.
Se lei è stato distaccato, sicuramente tutti i fondi di previdenza complementare rimangono attivi, in quanto tutta la retribuzione, contribuzione, eccetera è in capo al datore distaccante. Le detrazioni per lavoro dipendente ovviamente non rimangono valide, in quanto non c'è alcun reddito prodotto in ITALIA, anche quella per i famigliari a carico, automaticamente non si può più applicare in quanto lei non ha imponibile fiscale e esiste una regola generale che prevede l'impossibilità di rimborso delle detrazioni in quanto si applicano sino a concorrenza d'imposta, salvo l'ulteriore detrazione per famiglie numerose (però questo non è il suo caso).
Saluti.
Luigi Rodella
 
Grazie per la sollecita risposta.

Una precisazione: essendo il datore di lavoro Italiano ed in Italia, l'accredito della busta paga sul CC in Italia (fermo restando tutto il resto - AIRE, soggiorno per 2 anni e famiglia al seguito) non si può configurare come centro dei miei interessi in Italia e, quindi, non riuscire a spostare la residenza fiscale in UAE?

Inoltre, se ho capito bene, le uniche tasse sul reddito da lav. dipendente che pagherei in Italia sono quelle previdenziali e TFR se la mia residenza fiscale è in UAE. Corretto? Se si, solo sulla mia parte "base" o anche sulle Indennità di disagio (ovviamente esclusi i rimborsi)?

Si dovrebbero azzerare anche le addizionali IRPEF comunali e regionali, corretto?

Ancora grazie e complimenti per l'ottimo servizio svolto.

Cordiali saluti
Pier Luigi
 
Ultima modifica:
Io credo che se un lavoratore viene distaccato, necessariamente il datore distaccante rimane in Italia; avere un C/C in Italia non configura sicuramente avere mantenuto il proprio "centro d'interessi vitali" qui in Italia. Sicuramente può essere una prova da utilizzarsi (anche per il lavoratore) dove si può rilevare la bontà di tutte le operazioni (ad esempio transitano gli accrediti mensili, dove la riprova è il lul; oppure le utenze, ecc.).
La previdenza non è una tassa, ma una contribuzione, parte a carico suo, e parte a carico del datore di lavoro. La contribuzione a carico suo, genera un onere deducibile, ex art. 10 comma 1 lettera e) del Tuir. Analogamente vale stesso discorso per i contributi a carico suo per la previdenza complementare (ex. art. 10 comma 1 lettera e-bis del Tuir). Io credo che in questo specifico caso, non avendo alcuna base imponibile non è possibile recuperare tali oneri deducibili. A questo proposito, devo ricordare che l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto possibile recuperare gli oneri deducibili quando si applicano le cd. "retribuzioni convenzionali"; qui però il caso è diverso in quanto in presenza di imponibili calcolati sulle retribuzioni convenzionali c'è comunque una imposta; qui invece non c'è base imponibile.
Per determinare l'Irpef sul TFR (ovviamente alla fine del rapporto di lavoro), vale la residenza datorile e non quella del lavoratore, per cui lei la dovrà scontare (salvo la convenzione non disponga diversamente) secondo le regole italiane (tassazione separata). Mentre invece su tutta la remunerazione connessa al distacco (retribuzione effettiva, benefit, indennità estera, eccetera) si fa riferimento alla sua residenza: se non è più residente fiscale in Italia, qui ne è esonerato. Questo ragionamento vale per Irpef + addizionali.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Grazie. E' stato chiarissimo, mi ha dato utilissimi elementi per valutare nel modo corretto la proposta del mio datore di lavoro.

Cordiali saluti
Pier Luigi
 
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