Kob
Utente
Riferimento: dispositvo della sentenza "ricorso non ammesso"
proseguendo il discorso sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e ragionando sempre nell'ipotesi in cui tale provvedimento sia stato adottato perchè il contribuente aveva fatto ricorso personalmente (senza munirisi di assistenza tecnica pur essendo necessaria visto il valore della lite) segnalo la sentenza della Cass., sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 620 nella quale è stato affermato quanto segue:
"... Proprio perche' la prescritta assistenza tecnica condiziona l'ammissibilita' della domanda, l'ordine di munirsi (in via preventiva) di essa non puo' che provenire, con carattere di pregiudizialita', dal giudice di primo grado. La fattispecie, ancorche' non considerata dal legislatore deve necessariamente esser fatta rientrare - in virtu' dell'intervento del giudice delle leggi - tra i casi di non regolare costituzione del contraddittorio, in relazione a cui l'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992 dispone la rimessione della causa alla Commissione provinciale ...".
Il Giudice di legittimità ha, pertanto, cassato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa alla commissione tributaria provinciale (quindi in primo grado e non in secondo come normalmente avviene)
... ho fatto ricorso avverso il provvedimento e la commissione ha dichiarato innammissibile il ricorso ...
proseguendo il discorso sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e ragionando sempre nell'ipotesi in cui tale provvedimento sia stato adottato perchè il contribuente aveva fatto ricorso personalmente (senza munirisi di assistenza tecnica pur essendo necessaria visto il valore della lite) segnalo la sentenza della Cass., sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 620 nella quale è stato affermato quanto segue:
"... Proprio perche' la prescritta assistenza tecnica condiziona l'ammissibilita' della domanda, l'ordine di munirsi (in via preventiva) di essa non puo' che provenire, con carattere di pregiudizialita', dal giudice di primo grado. La fattispecie, ancorche' non considerata dal legislatore deve necessariamente esser fatta rientrare - in virtu' dell'intervento del giudice delle leggi - tra i casi di non regolare costituzione del contraddittorio, in relazione a cui l'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992 dispone la rimessione della causa alla Commissione provinciale ...".
Il Giudice di legittimità ha, pertanto, cassato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa alla commissione tributaria provinciale (quindi in primo grado e non in secondo come normalmente avviene)