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disoccupazione e periodo di comporto

hans22

Utente
Salve, volevo sapere se chi viene licenziato per superamento del periodo di comporto, può usufruire della indennità di malattia.
grazie.
 
Salve hans22, la risposta è affermativa, si ha diritto alla indennità di malattia fino a 60 gg successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, compreso anche il caso di specie ( periodo di comporto).
Circolare Inps nr. 144 del 27 Giugno 1988.
Scusa la domanda, nel titolo del messaggio è indicato disoccupazione e comporto???

saluti domenico
 
ciao, grazie per la risp.
fino a 60 gg successivi, che significa? che si ha tempo 60 gg per fare la domanda, o che viene erogata la disoccupazione per 60 giorni? e che tipo di disoccupazione si può richiedere ordinaria o req. ridotti?
si nel titolo è indicata disoccupazione e comporto, perchè?
 
Hans non ci siamo proprio. La risposta era conseguente alla domanda posta:
volevo sapere se chi viene licenziato per superamento del periodo di comporto, può usufruire della indennità di malattia.
Un'altra cosa è la indennità di disoccupazione.
Vorrai chiarire.
Ciao
 
errore mio....
volevo dire indennità di disocupazione e non malattia...
se dopo il licenziamento per superamento periodo di comporto si ha la possibilità di usufruire dell'indennità di disoccupazione.
ecco perchè la domanda sul titolo... sorry...
 
errore mio....
volevo dire indennità di disocupazione e non malattia...
se dopo il licenziamento per superamento periodo di comporto si ha la possibilità di usufruire dell'indennità di disoccupazione.
ecco perchè la domanda sul titolo... sorry...
La risposta alla domanda se dopo il licenziamento per superamento periodo di comporto si ha la possibilità di usufruire dell'indennità di disoccupazione èaffermativa.
esistono due trattamenti di indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti ridotti.
Rispettivamente la prima prevede come requisito 2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione.
La seconda spetta ai lavoratori che NON hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, e nei due anni precedenti alla richiesta è in possesso di almeno un contributo versato nel biennio precedente l’anno in cui viene richiesta l’indennità.
La durata della disoccupazione ordinaria, è di 8 mesi, (12 per chi ha superato i 50 anni di età.)
La disoccupazione con requisiti ridotti spetta, normalmente, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
Saluti domenico
 
leggevo che nel caso di specie oltre alla reiscrizione al collocamento, dando immediata disponibilità a lavorare, bisognava presentare un certificato di fine malattia. di che tipo di certificato si tratta e dove andrebbe presentato?INPS - Informazioni

verso la fine della pagina.
 
La c.d. capacità lavorativa, si considera “ripresa” dal giorno appresso alla scadenza della prognosi indicata nel certificato medico.
Tuttavia, se la capacità lavorativa è riacquistata prima della scadenza, potrai farti rilasciare dal medico un certificato che comprova la guarigione prima della scadenza originaria.
In ogni caso il certificato va presentato alla sede Inps di competenza.
Ciao
 
quindi se ad esempio l'ultimo certificato è di un mese fà, non essendoci nuovi certificati, la persona si intende come pronta al lavoro, anche se subentra il licenziamento per periodo di comporto. e comunque dando disponibilità al collocamento non ci dovrebbero essere problemi.
grazie per le risp esaurienti come sempre!!!
 
volevo chiederti inoltre se sulla lettera di licenziamento và scritto "licenziamento per giustificato motivo oggettivo" o specificato il superamento del comporto, o entrambe le cose?
 
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