@ simysimy:
Allora simysimy, riporto solo per memoria quanto hai postato in uno dei tuoi precedenti interventi” (rispondendo così alla tuo ultimo post...”Se sto sbagliando ragionamento, sarei davvero felice che tu mi facessi osservare in cosa sto sbagliando secondo te”)
Simy scrive” Invece, il periodo di osservazione entro cui cercare i 3 mesi di contribuzione alla gestione separata non è solo il 2014, ma dal 2014 fino al 2015: "requisito b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (ossia la data della cessazione avvenuta nel 2015) E quindi se Emanuela nel detto periodo di osservazione ha versato 3 mesi di contributi alla gestione separata a nulla rileva se sono stati tutti versati nel 2015 o in parte nel 2014 e in parte nel 2015.
Quindi a mio avviso, il requisito è soddisfatto e quindi il motivo del rigetto deve essere un altro.”
Bene, come è noto i requisiti congiuntamente richiesti per la dis-coll sono i seguenti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);
c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).
Quindi, seguendo le istruzioni legislative recepite poi nella circolare Inps da te citata ( 83-2015), i tre mesi di contribuzione devono collocarsi nell'anno 2014 ( anno solare/civile gennaio-dicembre) + almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, nella circostanza l'anno 2015.
Come si può osservare, non è che non assumono alcuna importanza se i “3 mesi di contributi sono stati tutti versati nel 2015 o in parte nel 2014 e in parte nel 2015”, ma al contrario, devono trovarsi esattamente come sopra indicato.
Quindi, ribadendo la risposta data a Emanuela, ipotizzo che questo sia il motivo del rigetto della domanda di disoccupazione, e cioè che nell'anno 2014 sono presenti contributi versati al fpld.
Con stima
Domenico