Salve piccadillo, fermo restando che tra i requisiti richiesti c'è l'esclusività dell'iscrizione alla gestione separata, per il resto parrebbero presenti i requisiti richiesti;
il calcolo della indennità ( a nulla rileva l'importo netto del compenso) è rapportato all'imponibile contributivo previdenziale relativo all'anno di cessazione della collaborazione (2016)e l'anno precedente (2015), diviso il nr. di mesi ( o frazione) di contribuzione;
con riferimento alla durata, l'indennità è corrisposta mensilmente per un nr. di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione, che va dal 1 gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione.
Riguardo i “fondi”, l'inps, così come previsto dalla legge di stabilità, riconosce l'indennità nei limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione per tale scopo e sulla base “ cronologico delle domande presentate”.
Saluti domenico