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Diniego condono

l'AE ha inviato ad un mio conoscente un provvedimento di diniego condono riguardante la tassa automobilistica.Riassumo il contenuto della comunicazione: L'agente della riscossione ha comunicato ad AE gli estremi
dei versamenti eseguiti dalla s.v per aderire al condono segue un prospetto tipo:
Cod trib importo scritto a ruolo Importo condonabile importo pagato
988I 157,34 54,41 13,60
968s 145,35 113,61 28,4
968T 484,5 378,7 94,68


Sulla base di tali informazionil l'ufficio .......... ha constatato l'assenza di uno dei requisiti.............. per cui la relativa definizione non è valida

In particolare si precisa con riferimento alle tasse automobilistiche, erariali e regionali, che la disposizione dell'art 12 della legge 27-12-2002 n. 289 non è stata ritenuta applicabile:
per erariali con riferimento all'art.5-quinquies del Dl 24-12-2002, n.282
per regionali con riferimento all'art.13 sempre della legge 27-12-n. 289 ove si
demandava alla Regione la facoltà di adottare eventuali provvedimenti di condono..... Pertanto ..... le somme versate .... sono considerati acconti

Se si ricorre alla CTP contro il provvedimento si hanno possibilità? cosa si puo' eccepire?

Ho provato a buttare giu' qualcosa ma ho l'impressione che sia insufficiente, il forum è frequentato da persone competenti.Mi attendo l'indicazione di qualche
riferimento di legge consistente oppure il consiglio di lasciar perdere.
Grazie a tutti.

Commissione Tributaria Provinciale di Padova

R I C O R S O assistito e difeso in proprio
Contro Agenzia delle Entrate agenzia di Padova 2


1) In data ………. ho ricevuto comunicazione da parte della concessionaria per la riscossione “ Gest Line” che era mia facoltà sottoscrivere un atto, predisposto sul modello approvato da Agenzia delle Entrate, per richiedere il pagamento dei ruoli a mio carico usufruendo delle agevolazioni previste dall’art.12 della legge 289/2002, modificata dalla legge 212/2003 e dal successivo decreto del 14-4 2004.
2) L’invito al condono era supportato dai precisi riferimenti legislativi sopracitati, mentre l’art.5-quinqies del Dl 24-12- 2002, n. 282 e l’art.13 della legge 27-12- n. 289, norme sulle quali si fonda oggi il diniego, non erano affatto menzionate.
3) Ho eseguito quindi i pagamenti secondo le modalità indicate da Gest Line concordate con l’Agenzia delle Entrate e sancite da norme, con la consapevolezza di esercitare un diritto previsto da una legge dello Stato.
4) Poiche’ ho ricevuto quietanza di pagamento senza riserve, rilasciata da Gest Line, ho ritenuto estinto il debito programmando quindi le mie previsioni di spesa senza piu’ tener conto di quella obbligazione.
5) Il contribuente non puo’ essere la vittima dell’interpretazione contrastante da parte dell’Agenzia delle Entrate delle stesse norme in periodi diversi
 
Riferimento: Diniego condono

L'art. 13 della L. 289/2002 stabiliva che l'applicazione del condono relativo ai tributi locali necessitava dell'emanazione degli appositi provvedimenti da parte degli enti locali interessati con i quali si dichiarava che si voleva aderire al condono ed eventualmente gli anni oggetto dello stesso. Dunque dovresti verificare se la Regione Veneto a suo tempo aderì al condono o meno.
Per quanto riguarda l'art. 5-quinquies del D.L. 282/2002, questo aveva ad oggetto le tasse automobilistiche di competenza dell'erario (prima che diventassero di competenza regionale) e la presunta violazione di tale norma, a mio avviso, dovrebbe aver a che fare con la data di pagamento in esecuzione del condono.
Ciao.
 
Riferimento: Diniego condono

La regione veneto non ha aderito al condono e si tratta di tasse regionali cioe' post 1992.Qundi non c'è posibilità di ricorso? ma perchè l'agente della riscossione
ha accettato domande di condono per quel tipo di tassa? l'art 13 esisteva già al tempo della domanda. Non conta niente che l'agente della riscossione ha rilasciato quietanza? Non conta niente che le persone sono state illuse per anni?
Non conta niente che i contribuenti furono invitati a rottamare tutti ruoli compresi anche quelli relativi alle tasse automobilistiche.
Questi fatti anche se provati non sono motivi validi per un ricorso alla CPT?
La ringrazio per la risposta, sarei felice se volesse continuare la discussione
perchè mi serve a decidere se suggerire al mio conoscente di presentare ricorso.
Si tratta di 788 euro
 
Riferimento: Diniego condono

La regione veneto non ha aderito al condono e si tratta di tasse regionali cioe' post 1992.Qundi non c'è posibilità di ricorso? ma perchè l'agente della riscossione
ha accettato domande di condono per quel tipo di tassa? l'art 13 esisteva già al tempo della domanda. Non conta niente che l'agente della riscossione ha rilasciato quietanza? Non conta niente che le persone sono state illuse per anni?
Non conta niente che i contribuenti furono invitati a rottamare tutti ruoli compresi anche quelli relativi alle tasse automobilistiche.
Questi fatti anche se provati non sono motivi validi per un ricorso alla CPT?
La ringrazio per la risposta, sarei felice se volesse continuare la discussione
perchè mi serve a decidere se suggerire al mio conoscente di presentare ricorso.
Si tratta di 788 euro

A mio avviso proporre ricorso in CTP è sconsigliabile.
Ho trovato un precedente giurisprudenziale, esattamente Cassaz. Sent. n. 16990 del 12/11/2003 nella quale la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 16 L. 289/2002 ai tributi locali in quanto per tali tributi parte in causa non è l'Amministrazione Finanziaria bensì l'ente locale per cui se quest'ultimo non ha aderito al condono esso non si perfeziona (il caso della sentenza riguardava l'ICIAP).
Comunque vediamo se può esserti utile il contributo di qualche altro amico del forum più ferrato di me in materia.
Ciao.
 
Riferimento: Diniego condono

Anche io ho lo stesso identico problema
Tasse automobilistiche risalenti al 96 - Regione Marche
Pagate in misura ridotta avvalendosi del condono
Due brevi considerazioni
1) a prescindere se la regione abbia aderito o meno al condono, la comunicazione dell'agenzia delle entrate fa riferimento ad un'ordinanza della Corte Cost. che recita così

"che, benché l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 - quale risulta anche dall'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1, comma 2-decies, del decreto-legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 - debba ritenersi riferito ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria, dal suo ambito di applicazione devono ritenersi sicuramente escluse le pene pecuniarie"

che si intende per pene pecuniarie?

2)la prescrizione non opera?

D.L. 6 gennaio 1986, n. 2.(Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986)
Art. 3.
All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle
tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del
contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";

LA CASSAZIONE STABILISCE IL TERMINE TRIENNALE

Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) della Corte Cass., Sez. I civ. - Il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di tre anni così come previsto dall'art. 3, DEL D.L. n. 2/1986 che ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell'art. 5, D.L. n. 953/1982.

LA CORTE COSTITUZIONALE BLOCCA LE LEGGI REGIONALI DI PROROGA

Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale: È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. (La Corte ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse)

Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete fornirmi
 
Riferimento: Diniego condono

Salve,

anche a me sta succedendo la stessa cosa: condono tasse automobilistiche nel 1994 (pagate il 15/04/2004) e solo ora l'AdE mi notifica un provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma.

Tutto considerato, non vedo termini per un ricorso alla Commissione tributaria salvo accertarmi della risposta a queste domande:

l'Agenzia delle Entrate può ancora, a distanza di oltre 5 anni dalla data del pagamento, notificarmi un provvedimento di diniego? La norma non stabiliva dei termini per quel tipo procedimento? Non è ipotizzabile qualcosa simile ad un silenzio-assenso?
 
Riferimento: Diniego condono

Ciao a tutti...volevo informarvi che sull'argomento c'è un'altra discussione aperta nel forum che potete trovare qui

Vi riporto il mio intervento postato in quella discussione in cui faccio presente come ho intenzione di muovermi...

"Ciao a tutti, sono nuovo del forum.

A un mio cliente è successa una cosa simile; nel 2003 ha condonato dei debiti e ora si vede arrivare il diniego da parte dell'AdE con le stesse motivazioni indicate da nicola.t...quindi credo che più che essere contestazioni specifiche quelle dell'AdE siano moduli prestampati su cui vengono solo modificati i destinatari.

Per quanto riguarda la non riferibilità del condono ex art. 12 alle sanzioni pecuniarie vorrei aggiungere che la Cassazione nella sentenza 9825/2009 ha affermato che l'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale dell'art. 12 è nel senso che non sono condonabili le sanzioni pecuniarie di natura penale e non anche le sanzioni pecuniarie diverse, come quelle di cui alla legge 689/81 che, quindi, erano condonabili.

Quello che però mi chiedo e vi chiedo, sperando di avere dei lumi, è se il contribuente possa essere ritenuto responsabile del mancato pagamento del 75% del debito se, a suo tempo, aveva aderito ad un condono "offertogli" dal concessionario!

Per quanto mi riguarda io ritengo che il concessionario proprio perché trattavasi nella maggior parte dei casi di debiti non condonabili sia responsabile della errata comunicazione e quindi sia venuto meno al dovere di correttezza previsto dallo statuto del contribuente.

Io penso che agirò presso la CTP competente per far dichiarare la prescrizione delle somme per le quali l'amministrazione finanziaria intende agire in esecuzione e poi, eventualmente, cercherò di agire nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno corrispondente alla somma corrisposta a titolo di pagamento "forzato" del 25%.

Cosa ne dite?"
 
Riferimento: Diniego condono

Ciao a tutti, volevo informarvi che sull'argomento esiste una discussione analoga nel forum che potete trovare qui

Vi riporto il mio intervento postato in quella sede in cui faccio presente come ho intenzione di muovermi, sperando di poterci essere vicendevolmente di aiuto...

"Ciao a tutti, sono nuovo del forum.

A un mio cliente è successa una cosa simile; nel 2003 ha condonato dei debiti e ora si vede arrivare il diniego da parte dell'AdE con le stesse motivazioni indicate da nicola.t...quindi credo che più che essere contestazioni specifiche quelle dell'AdE siano moduli prestampati su cui vengono solo modificati i destinatari.

Per quanto riguarda la non riferibilità del condono ex art. 12 alle sanzioni pecuniarie vorrei aggiungere che la Cassazione nella sentenza 9825/2009 ha affermato che l'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale dell'art. 12 è nel senso che non sono condonabili le sanzioni pecuniarie di natura penale e non anche le sanzioni pecuniarie diverse, come quelle di cui alla legge 689/81 che, quindi, erano condonabili.

Quello che però mi chiedo e vi chiedo, sperando di avere dei lumi, è se il contribuente possa essere ritenuto responsabile del mancato pagamento del 75% del debito se, a suo tempo, aveva aderito ad un condono "offertogli" dal concessionario!

Per quanto mi riguarda io ritengo che il concessionario proprio perché trattavasi nella maggior parte dei casi di debiti non condonabili sia responsabile della errata comunicazione e quindi sia venuto meno al dovere di correttezza previsto dallo statuto del contribuente.

Io penso che agirò presso la CTP competente per far dichiarare la prescrizione delle somme per le quali l'amministrazione finanziaria intende agire in esecuzione e poi, eventualmente, cercherò di agire nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno corrispondente alla somma corrisposta a titolo di pagamento "forzato" del 25%.

Cosa ne dite?"
 
Riferimento: Diniego condono

Ciao a tutti...volevo informarVi che sullo stesso argomento c'è un'altra discussione aperta nel forum che potete trovare qui

Vi riporto il post inserito in quella discussione sperando di riuscire a capirci qualcosa in più tutti :s-sault:

"Ciao a tutti, sono nuovo del forum.

A un mio cliente è successa una cosa simile; nel 2003 ha condonato dei debiti e ora si vede arrivare il diniego da parte dell'AdE con le stesse motivazioni indicate da nicola.t...quindi credo che più che essere contestazioni specifiche quelle dell'AdE siano moduli prestampati su cui vengono solo modificati i destinatari.

Per quanto riguarda la non riferibilità del condono ex art. 12 alle sanzioni pecuniarie vorrei aggiungere che la Cassazione nella sentenza 9825/2009 ha affermato che l'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale dell'art. 12 è nel senso che non sono condonabili le sanzioni pecuniarie di natura penale e non anche le sanzioni pecuniarie diverse, come quelle di cui alla legge 689/81 che, quindi, erano condonabili.

Quello che però mi chiedo e vi chiedo, sperando di avere dei lumi, è se il contribuente possa essere ritenuto responsabile del mancato pagamento del 75% del debito se, a suo tempo, aveva aderito ad un condono "offertogli" dal concessionario!

Per quanto mi riguarda io ritengo che il concessionario proprio perché trattavasi nella maggior parte dei casi di debiti non condonabili sia responsabile della errata comunicazione e quindi sia venuto meno al dovere di correttezza previsto dallo statuto del contribuente.

Io penso che agirò presso la CTP competente per far dichiarare la prescrizione delle somme per le quali l'amministrazione finanziaria intende agire in esecuzione e poi, eventualmente, cercherò di agire nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno corrispondente alla somma corrisposta a titolo di pagamento "forzato" del 25%.

Cosa ne dite?"
 
Riferimento: Diniego condono

Ciao a tutti, sono nuovo del forum.

A un mio cliente è successa una cosa simile; nel 2003 ha condonato dei debiti e ora si vede arrivare il diniego da parte dell'AdE con le stesse motivazioni indicate da nicola.t...quindi credo che più che essere contestazioni specifiche quelle dell'AdE siano moduli prestampati su cui vengono solo modificati i destinatari.

Per quanto riguarda la non riferibilità del condono ex art. 12 alle sanzioni pecuniarie vorrei aggiungere che la Cassazione nella sentenza 9825/2009 ha affermato che l'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale dell'art. 12 è nel senso che non sono condonabili le sanzioni pecuniarie di natura penale e non anche le sanzioni pecuniarie diverse, come quelle di cui alla legge 689/81 che, quindi, erano condonabili.

Quello che però mi chiedo e vi chiedo, sperando di avere dei lumi, è se il contribuente possa essere ritenuto responsabile del mancato pagamento del 75% del debito se, a suo tempo, aveva aderito ad un condono "offertogli" dal concessionario!

Per quanto mi riguarda io ritengo che il concessionario proprio perché trattavasi nella maggior parte dei casi di debiti non condonabili sia responsabile della errata comunicazione e quindi sia venuto meno al dovere di correttezza previsto dallo statuto del contribuente.

Io penso che agirò presso la CTP competente per far dichiarare la prescrizione delle somme per le quali l'amministrazione finanziaria intende agire in esecuzione e poi, eventualmente, cercherò di agire nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno corrispondente alla somma corrisposta a titolo di pagamento "forzato" del 25%.

Cosa ne dite?
 
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