Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002
Caro Titti,
mi spiace ma non sono d'accordo.
Inizialmente ai bolli auto si doveva applicare l'art. 12 che Tu hai citato, e per questo le Equitalia di tutta Italia, in forza del co. 2 dello stesso articolo, hanno inviato la famosa offerta di condono.
Successivamente, con la L'21.02.2003 n. 27 è stato inserito l'art. 5 quinquies al D.L. 282/2002, modificato con il D.L. 59/03, da applicarsi ai bolli erariali per il principio di specialità.
Questo articolo ha previsto che per i bolli auto erariali la definizione avvenisse solo previo pagamento del 100% del tributo, condonandosi unicamente interessi e sanzioni.
Per i bolli auto regionali (quelli dopo il 1.1.1999), invece, occorre sempre fare riferimento ai provvedimenti locali.
Quanto poi alla dilazionabilità del bollo auto evaso in caso di condono, lo stesso art. 5 quinquies ammette la definibilità "mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 maggio 2003", termine poi prorogato dal D.M. 07.04.2003 al 26.05.2003.
Quindi, l'art. 12 che tu hai citato non mi pare inerente alla questione (mi segnali, comunque, chi, prima, aveva parlato di rateizzazione?).
Buongiorno, in questa discussione stiamo parlando di chi aderendo alla "definizione dei carichi di ruolo pregressi" prevista dall'art.12 della legge 289/2002 (Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso), aveva pagato solo la "prima rata" alla scadenza e non pagato o pagato in ritardo il restente "seconda rata". A seguito di quando appena descritto, il contribuente si è visto non riconoscere implicitamente (cioè senza alcuna comunicazione) o esplicitamente (con lettera dell'A.E.) il condono, ritrovandosi a ruolo l'intero carico decurtato della prima rata (considerato un semplice acconto).:yes2:
Caro Titti,
mi spiace ma non sono d'accordo.
Inizialmente ai bolli auto si doveva applicare l'art. 12 che Tu hai citato, e per questo le Equitalia di tutta Italia, in forza del co. 2 dello stesso articolo, hanno inviato la famosa offerta di condono.
Successivamente, con la L'21.02.2003 n. 27 è stato inserito l'art. 5 quinquies al D.L. 282/2002, modificato con il D.L. 59/03, da applicarsi ai bolli erariali per il principio di specialità.
Questo articolo ha previsto che per i bolli auto erariali la definizione avvenisse solo previo pagamento del 100% del tributo, condonandosi unicamente interessi e sanzioni.
Per i bolli auto regionali (quelli dopo il 1.1.1999), invece, occorre sempre fare riferimento ai provvedimenti locali.
Quanto poi alla dilazionabilità del bollo auto evaso in caso di condono, lo stesso art. 5 quinquies ammette la definibilità "mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 maggio 2003", termine poi prorogato dal D.M. 07.04.2003 al 26.05.2003.
Quindi, l'art. 12 che tu hai citato non mi pare inerente alla questione (mi segnali, comunque, chi, prima, aveva parlato di rateizzazione?).