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Dimissioni volontarie per raggiungimento età pensionabile

Buongiorno a tutti; il 26 agosto avrò 62 anni di età e 41 anni e due mesi di contributi versati, potrò andare in pensione con quota 100. Il mio contratto è "CCNL Commercio per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi Confcommercio" con inquadramento 1° livello. Leggendo qua e là ho recepito alcune informazioni riguardo le dimissioni che andrò a presentare: vorrei sapere se inviando raccomandata A.R. il 27 agosto c.a. (quindi un giorno dopo la maturazione dei requisiti anagrafici) sono in regola con i 90 gg di preavviso per poter uscire dal lavoro il 1° dicembre e conseguentemente andare in pensione. Grazie
 
Buongiorno a tutti; il 26 agosto avrò 62 anni di età e 41 anni e due mesi di contributi versati, potrò andare in pensione con quota 100. Il mio contratto è "CCNL Commercio per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi Confcommercio" con inquadramento 1° livello. Leggendo qua e là ho recepito alcune informazioni riguardo le dimissioni che andrò a presentare: vorrei sapere se inviando raccomandata A.R. il 27 agosto c.a. (quindi un giorno dopo la maturazione dei requisiti anagrafici) sono in regola con i 90 gg di preavviso per poter uscire dal lavoro il 1° dicembre e conseguentemente andare in pensione. Grazie
ciao cristina, mi astengo dal risponderti sulle tempistiche perché non ne sono informata, ma ricorda che le dimissioni vanno date telematiche! se poi vuoi anche fare una raccomandata puoi, ma per essere valide deve esserci l'invio telematico online, all'inps o al caf!
 
Solo per un ulteriore contributo:

Inps
Messaggio 20 settembre 2016, n. 3755
Oggetto: Decorrenza dei trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, attuativo dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dai Patronati e dalle Strutture territoriali, in ordine alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove modalità stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015, attuativo dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si precisa quanto segue.

Con il citato decreto ministeriale è stato divulgato il modulo da utilizzare per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con FAQ n. 18 pubblicata sul suo sito internet, ha chiarito che nella sezione "Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale" del predetto modulo deve essere indicata la data «... a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all'ultimo giorno di lavoro».

In altri termini, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Ciò premesso, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale".
 
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