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Dimissioni in maternità facoltativa, e relativo preavviso.

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Utente
Di Aspi e Naspi, abbiamo già dibattuto e aspettiamo a questo punto le circolari INPS...
Ora propongo altri 2 quesiti :
- Essendo in maternità facoltativa (sempre nel primo anno di vita del bambino) cosa dovrei fare per dare le dimissioni senza attendere la fine del periodo di congedo precedentemente richiesto e accordato ?

- è sempre valido il fatto che all'atto delle dimissioni nel primo anno di vita del bambino non si è tenuti a fare il periodo di preavviso ed il datore di lavoro è invece tenuto a pagarlo ?

La mia azienda è stata oggetto di fusione per incorporazione in un una nuova azienda, io ho mantenuto la busta paga precednete senza variazioni nenache nella parte relativa agli scatti di anzianità, l'anzianità di servizio su cui calcolare il periodo di preavviso è quella relativa alla data di assunzione della prima azienda ?

Grazie a chi saprà darmi risposte.
 
Le dimissioni potranno essere comunicate (senza particolari formalità) quando Lei riterrà opportuno ( si intende entro l'anno del bambino), non è tenuta ad attendere la fine del congedo,si dovrà successivamente presentare personalmente alla direzione territoriale di appartenenza ( DTL) per la convalida delle stesse;

no, non è tenuta al preavviso, se mai c'è ne fosse bisogno vorrà osservare il link sotto indicato;

salvo diversa previsione contenuta nell'accordo di fusione per incorporazione, ritengo che se conservata l'anzianità convenzionale di servizio; il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità maturati precedentemente alla data dell'incorporazione, ecc, ritengo che il periodo di preavviso debba essere determinato sulla base dell'anzianità originaria.

Solo per completezza di informazione, si tenga conto che alcuni ccnl stabiliscono dei termini di calcolo di preavviso diversi sia per licenziamento che per dimissioni.

https://www.google.it/search?q=inte...e=UTF-8#q=interpello+n-28+del+7+novembre+2014
 
Ultima modifica:
salve a tutti, scusate l'ot ma oggi ho sentito un caf e mi diceva che per loro è evidente che la naspi porterà dei migliorativi e che sarebbe da folli decidere di dimettersi prima in maternità (perdendo anche il diritto al periodo di maternità facoltativa rimanente) solo per rientrare nella vecchia aspi che scade il 30 aprile. mi hanno assicurato così come diceva domenico, che i 30 gg della naspi riichiesti che tanto dibattito hanno scatenato tra di noi, non contano nelle dimissioni in maternità.insomma, mi hanno assolutamente consigliato di dimettermi dopo il 1 maggio tranquillamente.
 
Grazie per l'aggiornamento.

Io ho interpellato l'INPS tramite il servizio online con domanda e risposta protocollata, e la risposta è stata in sintesi, che non sono in grado di rispondere fino a quando non saranno emessi i decreti attuativi (?!)

Poi ho sentito alcuni patronati, e tutti dicono che il requisito del licenziamento è sicuramente soddisfatto (anche in base all'art.14 del decreto NASPI che dice che, dove compatibili tutte le norme di ASPI sono valide anche per NASPI) mentre quello dei 30gg dovrà essere chiarito da INPS.
Qualcuno si sbilancia dicendo che a buonsenso anche i 30gg dovrebbero essere soddisfatti, però con diverse motivazioni.
Comincio ad essere fiduciosa, ma aspetto con un pò di ansia queste benedette circolari INPS per avere la certezza.
 
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