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Dichiarazione Iva annuale

Buon giorno,
vi contatto per avere delle delucidazioni in merito al suddetto quesito.
Ho aperto la P.iva nel 2009, ma non ho mai effettuato movimenti , o effettuato fatture volevo sapere se era necessario presentare la dichiarazione iva annuale, e se dovrò far fronte anche io alla risoluzione n. 93/2011, per la cessazione dell'attività per le P.iva non attive?
Grazie in anticipo.
 
il Dl 216/2011 ha prorogato al 2.4.2012 il termine per regolarizzare le inadempienze di una partita iva non utilizzata.
E' sufficiente effettuare il pagamento di euro 129,00 mediante il modello f/24 senza altri adempimenti e/o oneri aggiuntivi.
ciao
 
E se invece di pagare la somma di 129 euro, effettuo la comunicazione dati IVA annuale posso evitare di pagare la sanzione di 129€?
Considerando che non è mai stata fatta tale comunicazione, non vorrei crearmi problemi di solo . . . se è possibile effettuare la dichiarazione come posso fare e se posso compilare direttamente io il modulo,e consegnarlo ad un caf.
 
avendo aperto la partita iva nell'anno 2009 ha commesso irregolarità sia nell'anno 2009 sia nell'anno 2010.
secondo me ti conviene versare la somma di euro 129,00 e chiudere il discorso.
ciao
 
il comma 15-quater all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, comunemente noto come “Decreto Iva”, che prevede la revoca d’ufficio, in caso di inattività d’impresa, di arti o di professioni, consecutiva per tre anni ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Viene introdotta una nuova disciplina allora in tema di revoca di partite Iva inattive, che si realizza in due casi:
mancato esercizio dell’attività di impresa, arte o professione per tre anni consecutivi e successivi all’apertura della partita Iva
omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva per tre anni consecutivi.
Al verificarsi di queste due situazioni, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente deve provvedere alla revoca d’ufficio della partita Iva.

La mia posizione è attinente a tale informazione?
 
allora
il tuo caso maturerà a settembre 2012 in assenza di dichiarazioni poichè allo stato tu non hai maturato le omesse dichiarazioni per tre anni consecutivi.
inoltre ora a seguito del decreto sulle semplificazioni l'articolo da te citato è stato riscritto il comma 15-bis dell'articolo 35 del D.p.r 633/72 e l'iniziativa verrà assunta direttamente dall'Agenzia delle Entrate la quale sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria individuerà i soggetti titolari di Partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività” e “comunicherà agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della Partita Iva”. Tali soggetti avranno trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti. La chiusura della posizione sarà accompagnata dall’iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessazione salvo che il contribuente, entro il suddetto termine, provveda a pagare una somma pari a un terzo del minimo.
ciao
 
Per tutti i partecipanti del forum che hanno il mio stesso problema, per quanto ne concerne la chiusura delle P.iva Inattive.
Facendo riferimento all'art.8,comma 9,lett.a del Dl 16/2012 " decreto legge sulla semplificazione fiscale", recita:
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al
comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali
elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del
minimo.
Cioè il pagamento pari ad un terzo della sanzione minima cioè 258 euro diviso 3, totale 86 euro da pagare tramite F24, con codice tributo 8110, tipo "R".
 
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