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Dichiarazione IRAP

revisor

Utente
Salve, non ho presentato l'anno scorso la dichiarazione IRAP, perchè essendo privo di organizzazione non ho pagato ed ero convinto di essere esentato anche dalla presentazione della dichiarazione. Alcuni mi hanno detto invece che avrei comunque dovuto presentare la dichiarazione pur non pagando. Posso ravvedermi quest'anno presentando la dichiarazione? quali gli importi da pagare tra sanzioni e interessi? grazie.
 
Riferimento: Dichiarazione IRAP

Se ritieni di non avere i presupposti per essere soggetto all'imposta non devi fare nulla.
Le linee di comportamento che sono state consigliate da pubblicisti vari erano fondamentalmente due:
a)- non fare dichiarazione e in caso di rettifica da parte dell'ufficio fare ricorso,
b)- fare dichiarazione e pagare le imposte e poi chiedere il rimborso e, quando giungeva il diniego, fare ricorso.
Tu hai adottato la prima soluzione. Se sei convinto della tua posizione, a mio parere, non la devi rettificare.
Ciao
Nicoletta
 
Riferimento: Dichiarazione IRAP

Veramente io sapevo che non avendo una autonoma organizzazione eri esonerato dalla presentazione della dichiarazione Irap ti invio uno stralcio di un articolo che ho letto:
"I Soggetti passivi IRAP
I soggetti passivi IRAP sono in particolare gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Il presupposto applicativo che comporta l’assoggettamento ad IRAP, è la sussistenza oggettiva di una ”autonoma
organizzazione”.
IRAP non dovuta: mancata presentazione del modello dichiarativo? - irap dichiarazione presentazion... Il requisito oggettivo deve essere valutato per le attività di carattere professionale mentre, secondo l’Agenzia delle
Entrate, è connaturato alle attività imprenditoriali.
Peraltro, la Corte di Cassazione (orientamento consolidato) ha deciso che non è sostenibile l’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.
A tal fine, con le recenti sentenze depositate il 26.5.2009 (n. 12108, 12109, 12110), la Corte di Cassazione ha
stabilito che per gli agenti e i promotori finanziari senza autonoma organizzazione, l’IRP non si applica in
automatico.
Secondo la suprema Corte, non è la oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta ma la
sussistenza del requisito oggettivo dell’”autonoma organizzazione”.
Pertanto, secondo le conclusioni della Suprema Corte di Cassazione, tra i soggetti che possono essere esclusi
dall’IRAP, oltre ai piccoli professionisti, sono da comprendere anche gli esercenti attività imprenditoriali, tra cui gli
agenti di commercio, che operano senza dipendenti e collaboratori e senza una struttura organizzativa nonché con
modesto impiego di beni strumentali (quali un auto e una valigetta).
E’ stato segnalato in Dottrina, che secondo la Corte di Cassazione anche nei confronti degli esercenti attività
imprenditoriali di piccole dimensioni, quali gli agenti di commercio, i procacciatori di affari in campo assicurativo,
i rappresentanti di commercio ma anche gli artigiani (secondo uno studio della Fondazione dei Consulenti del
Lavoro), la prova della sussistenza di un’autonoma organizzazione deve essere prodotta dagli uffici delle Entrate.
In conclusione, alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte, a parere di autorevole Dottrina, le tesi
interpretative prodotte dall’Amministrazione nei confronti dei piccoli professionisti sono da estendere anche agli
esercenti attività ausiliarie indicate nell’art. 2195 del c.c. (quali gli agenti di commercio, i procacciatori di affari in
campo assicurativo, i rappresentanti di commercio ma anche gli artigiani).
Pertanto, “qualora questi ultimi soggetti nell’esercizio delle attività imprenditoriali soddisfino i requisiti per
l’accesso al regime dei minimi, pur in assenza di adesione a tale regime, dovrebbero essere esclusi
dall’applicazione dell’IRAP”.
Tali soggetti, rileva medesima Dottrina, potranno quindi non presentare il modello di dichiarazione IRAP 2009.
Nelle sentenze nn. 12111, 12110, 12109 e 12108 del 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel rispetto
di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, hanno escluso l’assoggettabilità a tale
tributo degli agenti di commercio e promotori finanziari non autonomamente organizzati, giacché, in tal caso, ossia
in mancanza di autonoma organizzazione, tali attività non appartengono all’area dell’impresa, ma a quella del
lavoro autonomo (1)."
 
Riferimento: Dichiarazione IRAP

Riporto più sotto quanto scritto in una circolare inviata ai clienti di Studio.
Ricordo che la "questione irap" è molto articolata e complessa e sta sviluppando commenti in dottrina e sentenze in giurisprudenza ormai da un decennio.
La domanda postata inizialmente è stata molto generica (non si è nemmeno specificata l'attività svolta) e quindi il mio primo intervento è stato dello stesso tenore.

... omissis ...

Con riferimento all’assoggettabilità ad Irap dei professionisti si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:
malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap.
Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria sul punto consente esplicitamente l’esonero solo per i contribuenti che avrebbero i requisiti per entrare nel regime dei minimi. Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.
Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: tali soggetti sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega né beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui.
La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.
Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
1)- compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso: è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;
2)- non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla: è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.
... omissis ...
 
Riferimento: Dichiarazione IRAP

Salve....a prescindere dal fatto che sia le circolari dell'Agenzia (2/IR del 5 Giugno 2008), sia le sentenze della Cassazione sono sempre da confutare, che siano a favore o no del contribuente oppure dell'Agenzia, credo che non mi ravvederò e aspetterò l'eventuale accertamento contro il quale farò ricorso...anche per una questione di principio.
 
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