Riferimento: Dichiarazione IRAP
Veramente io sapevo che non avendo una autonoma organizzazione eri esonerato dalla presentazione della dichiarazione Irap ti invio uno stralcio di un articolo che ho letto:
"I Soggetti passivi IRAP
I soggetti passivi IRAP sono in particolare gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Il presupposto applicativo che comporta l’assoggettamento ad IRAP, è la sussistenza oggettiva di una ”autonoma
organizzazione”.
IRAP non dovuta: mancata presentazione del modello dichiarativo? - irap dichiarazione presentazion... Il requisito oggettivo deve essere valutato per le attività di carattere professionale mentre, secondo l’Agenzia delle
Entrate, è connaturato alle attività imprenditoriali.
Peraltro, la Corte di Cassazione (orientamento consolidato) ha deciso che non è sostenibile l’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.
A tal fine, con le recenti sentenze depositate il 26.5.2009 (n. 12108, 12109, 12110), la Corte di Cassazione ha
stabilito che per gli agenti e i promotori finanziari senza autonoma organizzazione, l’IRP non si applica in
automatico.
Secondo la suprema Corte, non è la oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta ma la
sussistenza del requisito oggettivo dell’”autonoma organizzazione”.
Pertanto, secondo le conclusioni della Suprema Corte di Cassazione, tra i soggetti che possono essere esclusi
dall’IRAP, oltre ai piccoli professionisti, sono da comprendere anche gli esercenti attività imprenditoriali, tra cui gli
agenti di commercio, che operano senza dipendenti e collaboratori e senza una struttura organizzativa nonché con
modesto impiego di beni strumentali (quali un auto e una valigetta).
E’ stato segnalato in Dottrina, che secondo la Corte di Cassazione anche nei confronti degli esercenti attività
imprenditoriali di piccole dimensioni, quali gli agenti di commercio, i procacciatori di affari in campo assicurativo,
i rappresentanti di commercio ma anche gli artigiani (secondo uno studio della Fondazione dei Consulenti del
Lavoro), la prova della sussistenza di un’autonoma organizzazione deve essere prodotta dagli uffici delle Entrate.
In conclusione, alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte, a parere di autorevole Dottrina, le tesi
interpretative prodotte dall’Amministrazione nei confronti dei piccoli professionisti sono da estendere anche agli
esercenti attività ausiliarie indicate nell’art. 2195 del c.c. (quali gli agenti di commercio, i procacciatori di affari in
campo assicurativo, i rappresentanti di commercio ma anche gli artigiani).
Pertanto, “qualora questi ultimi soggetti nell’esercizio delle attività imprenditoriali soddisfino i requisiti per
l’accesso al regime dei minimi, pur in assenza di adesione a tale regime, dovrebbero essere esclusi
dall’applicazione dell’IRAP”.
Tali soggetti, rileva medesima Dottrina, potranno quindi non presentare il modello di dichiarazione IRAP 2009.
Nelle sentenze nn. 12111, 12110, 12109 e 12108 del 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel rispetto
di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, hanno escluso l’assoggettabilità a tale
tributo degli agenti di commercio e promotori finanziari non autonomamente organizzati, giacché, in tal caso, ossia
in mancanza di autonoma organizzazione, tali attività non appartengono all’area dell’impresa, ma a quella del
lavoro autonomo (1)."