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dichiarazione inviata ed ammortamenti non inseriti

Akela

Utente
buongiorno, nel sistemare un cliente in semplificata, ho notato che le quote ammortamento non sono state inserite per l'anno 2011, ora la dichiarazione è stata inviata, le domande sono due:
1) se non sbaglio si può inviare una rettifica ed inserendo gli ammortamenti , praticamente si devono rifare anche i pagamenti degli acconti e saldi..?? e se fosse possibile la rettifica sarebbe la cosa migliore
2) nel caso non si faccia nessuna rettifica, io che adesso seguo questa contabilità, le quote di quest'anno non le stampo in definitiva ed aspetto l'anno prossimo per inserirle giusto? cioè slitto di un anno giusto?

In quest'ultimo caso cosa potrebbe succedere al cliente in caso di verifiche? L'assenza di queste quote?
 
io sono dello stesso parere, ma non sono io che chiudo le dichiarazioni, comunque le quote ammortamento che non sono state inserite sono per un totale di 804.82€, cosa succede se non si fanno rettifiche?
 
Ciao, puoi scegliere di fare la rettifica recuperando le quote di ammortamento non inserite. Se non fai la rettifica gli ammortamenti non dichiarati NON possono essere dedotti nemmeno negli esercizi successivi. In sostanza li "perdi".
 
a me non pare che detti ammortamenti vengano "persi".
infatti, mentre la normativa previgente indicava la misura minima, rappresentata dalla metà dei coefficienti, al di sotto della quale l'ammortamento diventava indeducibile, la normativa vigente fissa solo il limite massimo avendo eliminato il limite minimo.
ciao
 
Risoluzione 78- 17/06/2005

Ne consegue che, a far data dal 1 gennaio 2004, la deducibilita' fiscale delle quote d'ammortamento continua ad essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal predetto decreto, mentre non e' piu' previsto alcun ammontare minimo di iscrizione delle quote medesime. -

La durata del processo d'ammortamento dovra' dunque, essere almeno pari al periodo minimo stabilito in via normativa, restando affidata alla discrezionalita' del contribuente la scelta della durata massima del piano d'ammortamento.

Si accoglie, in definitiva, la soluzione proposta dalla societa' istante, essendo consentito a partire dal 1 gennaio 2004 il recupero, negli esercizi successivi, delle quote d'ammortamento non dedotte per effetto dell'applicazione di coefficienti ridotti rispetto a quelli massimi consentiti.

Con riferimento al secondo quesito proposto, si ritiene che il contribuente possa applicare, a partire dal periodo d'imposta 2004, coefficienti di ammortamento anche inferiori alla meta' delle aliquote massime tanto ai beni di nuova acquisizione, quanto a quelli per i quali in passato erano gia' state imputate quote di ammortamento.



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