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Dichiarazione di intento tardiva

Nel caso un fornitore obbligato all'invio alla ADE della dichiarazione di intento, lo faccia con un mese di ritardo a quali sanzioni va incontro?
Mi confermate che la sanzione in questo caso è unica e pari a un importo tra il 100% e il 200% dell'IVA non applicata in fattura?
Nel caso invece, sebbene la dichiarazione di intento sia tardiva, il soggetto in questione non abbia emesso fattura la sanzione viene applicata ugualmente?
E dal punto di vista dell'invio all'ADE quale data occorre considerare? Quella originaria del proprio cliente?
 
Riferimento: Dichiarazione di intento tardiva

Nel caso un fornitore obbligato all'invio alla ADE della dichiarazione di intento, lo faccia con un mese di ritardo a quali sanzioni va incontro?
Mi confermate che la sanzione in questo caso è unica e pari a un importo tra il 100% e il 200% dell'IVA non applicata in fattura?
Nel caso invece, sebbene la dichiarazione di intento sia tardiva, il soggetto in questione non abbia emesso fattura la sanzione viene applicata ugualmente?
E dal punto di vista dell'invio all'ADE quale data occorre considerare? Quella originaria del proprio cliente?

Nel caso non siano state emesse fatture la sanzione è in misura fissa e cioè da € 258,00 a € 2.065,00 ravvedibile mediante versamento pari a 1/10 del minimo.
Occorre considerare la data di ricevimento da parte del fornitore.
Buon lavoro.
 
Riferimento: Dichiarazione di intento tardiva

Nel caso non siano state emesse fatture la sanzione è in misura fissa e cioè da € 258,00 a € 2.065,00 ravvedibile mediante versamento pari a 1/10 del minimo.
Occorre considerare la data di ricevimento da parte del fornitore.
Buon lavoro.

Nel caso il fornitore avesse ricevuto la dichiarazione di intento successivamente alla data di scadenza originaria come si dovrebbe comportare?
La sanzione, che se non ho capito male, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ammonterebbe a 25,8 Euro, va pagata comunque?
 
Riferimento: Dichiarazione di intento tardiva

Nel caso il fornitore avesse ricevuto la dichiarazione di intento successivamente alla data di scadenza originaria come si dovrebbe comportare?
La sanzione, che se non ho capito male, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ammonterebbe a 25,8 Euro, va pagata comunque?

Ad es. se il fornitore riceve la dichiarazione di intento il 15/2/09, ma datata a gennaio, deve inviarla telematicamente entro il 16/03/2009 perché il riferimento è la data di ricevimento.
Se non lo fa entro tale data commette una violazione. Tale violazione comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata se sono state emesse fatture ex art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72 ovvero la sanzione in misura fissa da € 258,00 a € 2.065,00 nel caso non siano state emesse fatture.
Entrambe le violazioni sono ravvedibili: nel primo caso la regolarizzazione avviene versando una sanzione pari al 10% dell'imposta non applicata mentre nel secondo caso la regolarizzazione avviene versando una sanzione pari a € 26,00.
Inoltre il mancato invio della comunicazione ovvero il suo invio con dati incompleti o inesatti rende il fornitore dell'esportatore abituale responsabile in solido con quest'ultimo per l'eventuale imposta evasa che dovesse scaturire dall'infedeltà della dichiarazione (accertata in capo all'esportatore abituale).
Buon lavoro.
 
Riferimento: Dichiarazione di intento tardiva

Ad es. se il fornitore riceve la dichiarazione di intento il 15/2/09, ma datata a gennaio, deve inviarla telematicamente entro il 16/03/2009 perché il riferimento è la data di ricevimento.
Se non lo fa entro tale data commette una violazione. Tale violazione comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata se sono state emesse fatture ex art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72 ovvero la sanzione in misura fissa da € 258,00 a € 2.065,00 nel caso non siano state emesse fatture.
Entrambe le violazioni sono ravvedibili: nel primo caso la regolarizzazione avviene versando una sanzione pari al 10% dell'imposta non applicata mentre nel secondo caso la regolarizzazione avviene versando una sanzione pari a € 26,00.
Inoltre il mancato invio della comunicazione ovvero il suo invio con dati incompleti o inesatti rende il fornitore dell'esportatore abituale responsabile in solido con quest'ultimo per l'eventuale imposta evasa che dovesse scaturire dall'infedeltà della dichiarazione (accertata in capo all'esportatore abituale).
Buon lavoro.

Scusami se la domanda ti potrebbe sembrare inutile, ma per data di ricevimento tu intendi quella del timbro postale o quella esplicitata all'interno della dichiarazione di intento.
Nel caso di specie la dichiarazione di intento decorre dal 1/1, ed è datata dicembre; a voler applicare la norma doveva essere inviata entro il 16 gennaio o il termine scade il 16/2?
 
Riferimento: Dichiarazione di intento tardiva

Scusami se la domanda ti potrebbe sembrare inutile, ma per data di ricevimento tu intendi quella del timbro postale o quella esplicitata all'interno della dichiarazione di intento.
Nel caso di specie la dichiarazione di intento decorre dal 1/1, ed è datata dicembre; a voler applicare la norma doveva essere inviata entro il 16 gennaio o il termine scade il 16/2?

Se è stata ricevuta materialmente a dicembre andava trasmessa entro il 16/01/2009 mentre se è stata ricevuta a gennaio andrà trasmessa entro il 16/02/2009. Non devi tenere in considerazione la data di decorrenza.
Buon lavoro.
 
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