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dichiarazione 2013 e recupero ritenuta d'acconto versata nel 2011..possibile?

mia sorella ha ricevuto oggi i compensi lordi (sempre con ritenuta d'acconto del 20%) ricevuti nell'anno 2012 da parte di un agenzia per cui ha lavorato.
dalla certificazione risulta che ha avuto compensi netti per 3474 e lordi per 4340. quindi l'agenzia ha versato una ritenuta pari a circa 860.
quindi lei ora dovrà levarsi dal carico familiare per l'anno 2012.
1)se fà la dichiarazione potrà recuperare gli 860 di ritenuta d'acconto? questi 4340 non sono tassabili?:confused:
2) nell'anno 2011, sempre dalla stessa agenzia ha avuto compensi per 2500 lordi e 2000 netti, ma nell'anno 2012 non li ha dichiarati e non ha recuperato la ritenuta. può farlo ora con la dichiarazione 2013?:confused:
 
1)se produce la dichiarazione potrà recuperare gli 860 di ritenuta d'acconto? questi 4340 non sono tassabili?
ritengo che vi sia l'obbligo dichiarativo nel quale potrà non solo eventualmente recuperare in tutto o in parte la ritenuta subita, ma potrà far valere anche eventuali spese sostenute.
2) nell'anno 2011, sempre dalla stessa agenzia ha avuto compensi per 2500 lordi e 2000 netti, ma nell'anno 2012 non li ha dichiarati e non ha recuperato la ritenuta. può farlo ora con la dichiarazione 2013?
purtroppo l'omissione della dichiarazione, per l'anno 2011, non è più sanabile e non può più recuperare nulla.
ciao
 
Ultima modifica:
purtroppo l'omissione della dichiarazione, per l'anno 2011, non è più sanabile e non può più recuperare nulla.
ciao[/QUOTE]

io ho trovato questo e mi sembrano recurperabili.
Omessa dichiarazione: eccedenza a credito IRPEF/IRES/IRAP

Analogamente a quanto previsto in materia di IVA, anche nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP è possibile riscontrare il riporto di un credito generato nel precedente esercizio per il quale la relativa dichiarazione risulta omessa.

Al riguardo, l’agenzia rammenta che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni:

pur considerate omesse;
costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute “in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998).

Posto che tale disposizione non prevede alcunché per i crediti derivanti dalla dichiarazione omessa, nella circolare n. 34/E/2012 viene precisato che tale mancata previsione da parte del legislatore comporta che “la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre 90 giorni non è titolo per il riconoscimento dei crediti ivi esposti”. Di conseguenza, l’ufficio è legittimo a recuperare, mediante controllo automatizzato (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973):

il credito riportato nella dichiarazione IRPEF/IRES/IRAP del successivo periodo d’imposta;
derivante da una annualità per cui la dichiarazione è stata omessa.

Inoltre, analogamente a quanto previsto in materia di IVA, anche ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP l’Agenzia precisa che:

1) qualora il contribuente abbia versato le somme richieste dall’ufficio, in seguito agli esiti

dalla comunicazione di irregolarità;
della notifica della cartella di pagamento;
della sentenza definitiva a lui sfavorevole,

potrà, entro 2 anni dal predetto pagamento (art. 21, D.Lgs. n. 546/92) richiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa;

2) al fine di verificare la spettanza del credito, gli uffici utilizzano la documentazione esibita dal contribuente ed eventuali altri dati e notizie a propria disposizione. Resta ferma la facoltà degli stessi di attivare, anche successivamente, ulteriori controlli sostanziali;

3) il riconoscimento del credito potrà avvenire anche in sede di mediazione o conciliazione giudiziale.
 
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