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Di chi sono gli appartamenti?

Lorydal

Utente
Sono separata dal novembre 2000 e non ho ancora sciolto questo dubbio:

Sposata nel gennaio 1974, mio marito ha acquistato un terreno nel giugno 1974 sul quale ha costruito 5 appartamenti (ultimati 8 anni più tardi) che sono stati iscritti al catasto a nome esclusivo di mio marito.
La legge sul diritto di famiglia è entrata in vigore nel settembre 1975 ed io e mio marito siamo ricaduti in comunione dei beni.
Vorrei sapere a chi appartengono gli appartamenti in questione e se posso vantare un diritto di credito per accessione.
Eventualmente quando decade questo diritto.
Grazie.
 
Riferimento: Di chi sono gli appartamenti?

Ciao, allora:
Nell'atto di matrimonio avete scelto il regime della comunione dei beni?
(nel 74 il regime patrimoniale della famiglia era la separazione dei beni)

Se non avete scelto nulla nell giugno 74 eravate inseparazione dei beni.

Quindi, se nell'atto di acquisto del terreno nel '74 tuo marito è intervenuto da solo, il terreno è di sua proprietà esclusiva.

Tutto ciò che è stato costruito sul terreno è, per accessione di tuo marito.
Al più tu puoi vantare un diritto di credito per la costruzione degli appartamenti solo nel caso in cui tuo marito abbia usato soldi della comunione. Se ad esempio ha usato soldi suoi o soldi della sua attività, non puoi vantare nulla.
 
Riferimento: Di chi sono gli appartamenti?

concordo con pmdx.

Infatti l'articolo 228 della legge sulla riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975) così dispone:



ART.228.

LE FAMIGLIE GIÀ COSTITUITE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,DECORSO IL TERMINE DI DUE ANNI DALLA DETTA DATA,SONO ASSOGGETTATE AL REGIME DELLA COMUNIONE LEGALE PER I BENI ACQUISTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA MEDESIMA A MENO CHE ENTRO LO STESSO TERMINE UNO DEI CONIUGI NON MANIFESTI VOLONTÀ CONTRARIA IN UN ATTO RICEVUTO DA NOTAIO O DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO IN CUI FU CELEBRATO IL MATRIMONIO.

ENTRO LO STESSO TERMINE I CONIUGI POSSONO CONVENIRE CHE I BENI ACQUISTATI ANTERIORMENTE ALLA DATA INDICATA NEL PRIMO COMMA SIANO ASSOGGETTATI AL REGIME DELLA COMUNIONE,SALVI I DIRITTI DEI TERZI.

GLI ATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO COMPRESI I TRASFERIMENTI EVENTUALI E CONSEGUENTI DI DIRITTI SONO ESENTI DA IMPOSTE E TASSE E GLI ONORARI PROFESSIONALI AD ESSI RELATIVI SONO RIDOTTI ALLA METÀ. ESSI NON POSSONO ESSERE OPPOSTI A TERZI SE NON SONO ANNOTATI A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO.

Quindi, in assenza di atti contrari, i beni acquisiti prima della riforma sono soggetti al regime di separazione dei beni.

Tuttavia la Vostra questione si complica per il fatto che il bene ha incrementato il suo valore per effetto di interventi effettuati successivamente l'entrata in vigore del nuovo regime. Fermo restando il diritto di accessione in capo al titolare del diritto di proprietà del terreno, credo però che spetti al giudice stabilire un equo riconoscimento valorizzando il beneficio incrementativo apportato dalla costruzione dei fabbricati avvenuta successivamente.

Vista l'importanza dei valori Ti consiglierei di rivolgerti ad un legale che possa ben consigliarTi.

Ciao
 
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