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Detrazioni ristrutturazione famigliare convivente

Aurelio64

Utente
MIa figlia è proprietaria di un alloggio che deve essere ristrutturato. NOn ha reddito in quanto studentessa totalmente a mio carico. Devo quindi provvedere io alla ristrutturazione e vorrei poter godere delle detrazioni fiscali previste. Ho letto sul Vostro forum che le detrazioni spettano anche ai "familiari conviventi" (noi lo siamo ma non all'indirizzo dell'alloggio da ristrutturare dove dovrebbe trasferirsi mia figlia a lavori ultimati), ma all'Agenzia delle Entrate ci hanno detto che dobbiamo sottoscrivere e registrare un contratto di comodato d'uso abitativo. Potete chiarirmi cosa è giusto fare? Pechè all'agenzia delle entrate di hanno detto questo visto che la Legge sembra abbastanza chiara nel precisare altro?
 
come chiarito dalla circolare 24/E2004, è necessario che i lavori agevolati vadano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica la convivenza. In sostanza, la situazione di convivenza deve sussistere al momento di sostenimento delle spese e sono irrilevanti le variazioni future. quindi il successivo venire meno della convivenza al termine della ristrutturazione (per trasferimento di residenza della figlia nell'immobile ristrutturato) non fa venire meno il diritto alla detrazione per il padre
 
Grazie per la risposta, ma la convinvenza tra me è mia figlia si esplica NON all'indirizzo dove verranno eseguiti ilavori di ristrutturazione ma ad un altro indirizzo quindi in questo caso le detrazioni non mi spettano? Grazie ancora, ma si tratta di una cifra importante e non vorrei rischiare di perderla per un errore di inerpretazione
 
sì l'avevo capito,
se leggi la circolare che ti ho segnalato capisci anche tu.
1.10 Detrazione da parte del familiare convivente
D. La detrazione compete al familiare convivente soltanto a condizione che la convivenza
sussista nell’immobile nel quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione?
R. Come già chiarito con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perché il convivente
possa beneficiare della detrazione non è necessario che l’immobile oggetto degli interventi
di ristrutturazione costituisca l’abitazione principale dell’intestatario dell’immobile e del
familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in
cui di fatto si esplica la convivenza.
 
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