Riferimento: detrazioni figli a carico
Dal 1° gennaio 2007 varia la modalità di assegnazione della percentuale della detrazione per figli a carico
In particolare la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
oppure
* previo accordo tra i genitori spetta al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.
* In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero importo.
* Nel caso di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
* Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al 50% tra i genitori;
* Se il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione.