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Detrazioni e assegni familiari conviventi

sary

Utente
Il mio compagno ed io, entrambi lavoratori dipendenti, conviviamo da quasi sei anni e a febbraio avremo la nostra prima bimba. Vorrei sapere se ci spettano assegni familiari e detrazioni fiscali e chi dei due deve richiederli.
Grazie
 
Riferimento: Detrazioni e assegni familiari conviventi

Argomento già trattato!

cmq. la norma statuisce per le detrazioni
50% cadauno o tramite accordo il 100% al genitore

che abbia un reddito complessivamente più elevato!

per quanto concerne gli ass.n.f.spetteranno ad uno solo di voi e..la tabella di riferimento è la 12°....

essendo voi non sposati il nucleo è di due persone!

...
.........
 
Re: Riferimento: Detrazioni e assegni familiari conviventi

per quanto concerne gli ass.n.f.spetteranno ad uno solo di voi e..la tabella di riferimento è la 12°....

essendo voi non sposati il nucleo è di due persone!

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Buongiorno.
Scusate se mi riallaccio a questa vecchia discussione.
Per quanto riguarda la risposta suddetta degli assegni famigliari , cioe' che il genitore convivente non sposato NON rientra nel nucleo famigliare, c'e' una specifica circolare/legge INPS ?
Questo perche' il mio titolare sostiene il contrario , cioe' che in una situazione di convivenza con figli , il nucleo e' composto anche dai due genitori e di conseguenza si sommano i due redditi.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie in anticipo.
 
Salve ilechegal, il convivente non fa parte del nucleo familiare, ragion per cui il suo reddito non può essere " sommato" al tuo.
Per quanto riguarda il riferimento normativo, relativo a cosa si intende per nucleo familiare, vorrai osservare l’art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69 ( convertito nella L.13.5.1988, n.153).
Saluti domenico
 
Salve ilechegal, il convivente non fa parte del nucleo familiare, ragion per cui il suo reddito non può essere " sommato" al tuo.
Per quanto riguarda il riferimento normativo, relativo a cosa si intende per nucleo familiare, vorrai osservare l’art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69 ( convertito nella L.13.5.1988, n.153).
Saluti domenico

Buongiorno Domenico.
Allora la mia compagna ha portato il modulo per gli assegni famigliari al suo datore di lavoro , considerando il nucleo composto solo da lei e dai nostri due bambini.
Il datore di lavoro le ha chiesto che serve anche la mia firma sulla riga "firma del coniuge" .... ma se NON siamo sposati ?
Non mi sembra GIUSTO ne tantomeno LOGICO , che debba firmare pure io.
Ma che gli posso "sbattere in faccia" ?
Grazie e buona giornata.
 
Salve ilechegal, il datore di lavoro non puo pretendere quello che la normativa non prevede.
Ti propongo lo stralcio della Circolare Inps nr. 48, del 19-02-1992, che ha per oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Il criterio interpretativo enunciato per le situazioni regolate dall'art. 211 della legge 151/1975, secondo il quale il "nucleo familiare" deve essere considerato destinatario dell'assegno e, quindi il lavoratore, il pensionato ecc., agiscono ai fini della corresponsione al nucleo della prestazione, impone un'attenta valutazione dei nuclei nei quali sono compresi figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Mentre, infatti, i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarita' rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio - salvo quella che non puo' essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che
questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiche' non riveste la qualifica di coniuge -
i nuclei costituiti intorno ad un solo genitore, ancorche' i figli siano stati
riconosciuti anche dall'altro, presentano caratteristiche loro proprie da valutare ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno.
Suggerisco, recarti presso l'Inps di appartenenza, e far presente quanto qui lamentato.
Saluti domenico
 
Salve ilechegal, il datore di lavoro non puo pretendere quello che la normativa non prevede.
Ti propongo lo stralcio della Circolare Inps nr. 48, del 19-02-1992, che ha per oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Il criterio interpretativo enunciato per le situazioni regolate dall'art. 211 della legge 151/1975, secondo il quale il "nucleo familiare" deve essere considerato destinatario dell'assegno e, quindi il lavoratore, il pensionato ecc., agiscono ai fini della corresponsione al nucleo della prestazione, impone un'attenta valutazione dei nuclei nei quali sono compresi figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Mentre, infatti, i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarita' rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio - salvo quella che non puo' essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che
questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiche' non riveste la qualifica di coniuge -
i nuclei costituiti intorno ad un solo genitore, ancorche' i figli siano stati
riconosciuti anche dall'altro, presentano caratteristiche loro proprie da valutare ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno.
Suggerisco, recarti presso l'Inps di appartenenza, e far presente quanto qui lamentato.
Saluti domenico

Grazie ancora Domenico.
Ci riprovo con il datore di lavoro , altrimenti vado all' Inps.
Grazie ancora.
 
Assegni famigliari Figlio Inabile con accompagnamento

Buongiorno,

il modulo inps anf/dip cod sr16 alla pagina 5/8, nella tabella non ho ben capito se devo inserire l'importo della pensione di inabilità di mio figlio di circa 300euro al mese. L'accompagnamneto di 500euro circa è scritto chiaramente che nn va inserito ma...

quelle 300euro?? lui è stato riconosciuto inabile al lavoro come da certificato asl quindi 100% inabile.

devo inserire le 300euro al mese????

grazie
 
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