Riferimento: detrazione rist.36% dopo 75 anni
Mi dispiace contraddire il bravissimo Giuseppe, in quanto la fattispecie esaminata è più che fattibile.
Cito testualmente da pag. 40 delle istruzioni ministeriali (730):
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.
Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa.
In particolare:
– coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
– coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2007 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2006, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.
Naturalmente, l'esempio riportato è assimilabile al caso esposto, ovvero alla rideterminazione delle rate (in 5 anni) a partire dall'anno d'imposta successivo a quello di raggiungimento dell'età richiesta (75 anni).
Tale opportunità sarà dunque realizzabile solo dal 730/2011 redditi 2010 o UNICO PF 2011 periodo d'imposta 2010.