Jo-Vinco
Utente
Riferimento: detrazione interessi mutuo
appunto.
e in merito alla domanda posta qui (e ad evidenziare che in questo caso occorre la residenza anagrafica della figlia nel'immobile entro i dodici mesi) viene in soccorso la guida "le 100 voci che ti fanno risparmiare ebook maggioli fisco e tasse qui a lato)
69.1 Parenti e affini fino al terzo grado
Dai figli ai nipoti, dai suoceri alla zia. Il fisco, a partire dal 1° gennaio
2001, data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (legge finan-
ziaria per il 2001) riconosce il diritto di godere delle agevolazioni Irpef
relative alla prima casa anche all’abitazione utilizzata da un parente
del proprietario. Agevolazione riconosciuta per i familiari fino al terzo
grado e gli affini fino al secondo grado. Ai sensi di legge si tratta di:
› Coniuge, figli e genitori (familiari di primo grado);
› fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni (familiari di secondo
grado);
› zii e nipoti, ossia figli di un fratello o una sorella (familiari di terzo
grado);
› suoceri, generi e nuore (affini di primo grado);
› cognati (affini di secondo grado).
Se si compra un appartamento pagandolo con un mutuo e poi si
concede questo appartamento in uso gratuito ad una delle persone
che appartengono all’insieme dei familiari più vicini si ha quindi il
diritto ad avere la detrazione.
69.2 Obbligo di residenza da parte del familiare
L’agevolazione fiscale è riconosciuta, però a patto che vengano ri-
spettati tutti i requisiti, che in questo caso prevedono anche espres-
samente l’obbligo di di residenza da parte del familiare. Non è suf-
ficiente il solo domicilio da parte del familiare ma è necessario che
sia espressamente rispettato il requisito della residenza anagrafica.
69.3 Nessuna scelta se possiede più di una casa
La possibilità di detrarre il mutuo per la casa nella quale abitano
solo i familiari, però è concessa solo a chi non abita in casa propria.
Non basta, cioè, pagare il mutuo e poi mandare a vivere un figlio
nell’appartamento, ma è necessario anche abitare in una casa non
di proprietà, in affitto o in uso gratuito, ma comunque non intestata.
Il concetto di “prima casa” presuppone, infatti, che si tratti anche di
“unica” casa, e non è contemplata la possibilità di avere due prime
case. E non c’è neppure possibilità di scelta: il proprietario di due im-
mobili entrambi con i requisiti dell’abitazione principale, in quanto in
una abita con la moglie, mentre nell’altra abita il figlio, può calcolare
la detrazione solo in riferimento agli interessi pagati in corrisponden-
za dell’immobile adibito a propria abitazione.
ciao
ps: mr dike, ovviamente senza polemica eh?
Non necessariamente.
appunto.
e in merito alla domanda posta qui (e ad evidenziare che in questo caso occorre la residenza anagrafica della figlia nel'immobile entro i dodici mesi) viene in soccorso la guida "le 100 voci che ti fanno risparmiare ebook maggioli fisco e tasse qui a lato)
69.1 Parenti e affini fino al terzo grado
Dai figli ai nipoti, dai suoceri alla zia. Il fisco, a partire dal 1° gennaio
2001, data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (legge finan-
ziaria per il 2001) riconosce il diritto di godere delle agevolazioni Irpef
relative alla prima casa anche all’abitazione utilizzata da un parente
del proprietario. Agevolazione riconosciuta per i familiari fino al terzo
grado e gli affini fino al secondo grado. Ai sensi di legge si tratta di:
› Coniuge, figli e genitori (familiari di primo grado);
› fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni (familiari di secondo
grado);
› zii e nipoti, ossia figli di un fratello o una sorella (familiari di terzo
grado);
› suoceri, generi e nuore (affini di primo grado);
› cognati (affini di secondo grado).
Se si compra un appartamento pagandolo con un mutuo e poi si
concede questo appartamento in uso gratuito ad una delle persone
che appartengono all’insieme dei familiari più vicini si ha quindi il
diritto ad avere la detrazione.
69.2 Obbligo di residenza da parte del familiare
L’agevolazione fiscale è riconosciuta, però a patto che vengano ri-
spettati tutti i requisiti, che in questo caso prevedono anche espres-
samente l’obbligo di di residenza da parte del familiare. Non è suf-
ficiente il solo domicilio da parte del familiare ma è necessario che
sia espressamente rispettato il requisito della residenza anagrafica.
69.3 Nessuna scelta se possiede più di una casa
La possibilità di detrarre il mutuo per la casa nella quale abitano
solo i familiari, però è concessa solo a chi non abita in casa propria.
Non basta, cioè, pagare il mutuo e poi mandare a vivere un figlio
nell’appartamento, ma è necessario anche abitare in una casa non
di proprietà, in affitto o in uso gratuito, ma comunque non intestata.
Il concetto di “prima casa” presuppone, infatti, che si tratti anche di
“unica” casa, e non è contemplata la possibilità di avere due prime
case. E non c’è neppure possibilità di scelta: il proprietario di due im-
mobili entrambi con i requisiti dell’abitazione principale, in quanto in
una abita con la moglie, mentre nell’altra abita il figlio, può calcolare
la detrazione solo in riferimento agli interessi pagati in corrisponden-
za dell’immobile adibito a propria abitazione.
ciao
ps: mr dike, ovviamente senza polemica eh?