Riferimento: DETRAZIONE 36% condomino moroso
Per recuperare la prima rata si puo presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, del Dpr n. 602 del 1973 (circolare n. 95 del 2000).
meglio dell'istanza di rimborso è la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore (senza sanzioni) ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Si tratta della dichiarazione integrativa a favore da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella di riferimento: nel caso di specie bisognerebbe ripresentare il mod. UNICO 2007 (redditi 2006) entro il termine di presentazione del modello UNICO 2008 (redditi 2007) indicando la detrazione 36% non fruita.
Il vantaggio dell'integrativa a favore rispetto all'istanza di rimborso è duplice:
1) l'istanza di rimborso ex art. 38, dpr 602/1973 viene esaminata molto (ma molto) lentamente (il fisco potrebbe anche non prenderla affatto in esame e allora si formerebbe il diniego tacito al rimborso con l'obbligo di rivolgersi al giudice tributario ...;
2) l'integrativa a favore, invece, consente di recuperare subito il maggior credito maturato (ovvero recuperare subito il maggior versamento effettuato, in caso di minor debito d'imposta a seguito dell'integrativa stessa).
Il riferimento alla circolare 95 del 2000 è corretto ma (di fatto) è stato superato dalla modifica normativa intervenuta (all'epoca del chiarimento il comma 8-bis dell'art. 2, DPR 322/1998 non era ancora stato introdotto).