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DETRAZIONE 36% condomino moroso

Danilo

Utente
Un amministratore di condominio ha regolarmente effettuato bonifici bancari nel 2006 rilasciando entro i termini previsti le dichiarazioni ai condomini per il recupero del 36%.Due condomini morosi hanno versato nel 2007 le rate che avrebbero dovuto versare nel 2006 chiedendo ora all'amministratore il prospetto per il recupero del 36%.Faccio presente che nel 2007 nessun bonifico è stato fatto dall'amministratore perchè più nulla è dovuto.Secondo Voi i due condomini morosi possono recuperare la detrazione 36% ? GRAZIE E BUONA GIORNATA.
 
Riferimento: DETRAZIONE 36% condomino moroso

Un amministratore di condominio ha regolarmente effettuato bonifici bancari nel 2006 rilasciando entro i termini previsti le dichiarazioni ai condomini per il recupero del 36%.Due condomini morosi hanno versato nel 2007 le rate che avrebbero dovuto versare nel 2006 chiedendo ora all'amministratore il prospetto per il recupero del 36%.Faccio presente che nel 2007 nessun bonifico è stato fatto dall'amministratore perchè più nulla è dovuto.Secondo Voi i due condomini morosi possono recuperare la detrazione 36% ? GRAZIE E BUONA GIORNATA.

Anche loro avrebbero dovuto iniziare a detrarre i costi in Unico o 730 2007. Di fatti ciò che vale è il bonifico effettuato dall'amministratore, ed è irrilevante il fatto che alcuni condomini siano morosi. Se non lo hanno fatto, potranno iniziare a detrarre la quota n.2 nella dichiarazione 2008. (la prima la perdono).

Ciao
 
Riferimento: DETRAZIONE 36% condomino moroso

Per recuperare la prima rata si puo presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, del Dpr n. 602 del 1973 (circolare n. 95 del 2000).
 
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Per recuperare la prima rata si puo presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, del Dpr n. 602 del 1973 (circolare n. 95 del 2000).

meglio dell'istanza di rimborso è la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore (senza sanzioni) ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Si tratta della dichiarazione integrativa a favore da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella di riferimento: nel caso di specie bisognerebbe ripresentare il mod. UNICO 2007 (redditi 2006) entro il termine di presentazione del modello UNICO 2008 (redditi 2007) indicando la detrazione 36% non fruita.

Il vantaggio dell'integrativa a favore rispetto all'istanza di rimborso è duplice:
1) l'istanza di rimborso ex art. 38, dpr 602/1973 viene esaminata molto (ma molto) lentamente (il fisco potrebbe anche non prenderla affatto in esame e allora si formerebbe il diniego tacito al rimborso con l'obbligo di rivolgersi al giudice tributario ...;
2) l'integrativa a favore, invece, consente di recuperare subito il maggior credito maturato (ovvero recuperare subito il maggior versamento effettuato, in caso di minor debito d'imposta a seguito dell'integrativa stessa).

Il riferimento alla circolare 95 del 2000 è corretto ma (di fatto) è stato superato dalla modifica normativa intervenuta (all'epoca del chiarimento il comma 8-bis dell'art. 2, DPR 322/1998 non era ancora stato introdotto).
 
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