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Detraib. iva acq. acqua

L'art. 19-bis1, lettera f), prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa ovvero di
somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa.
Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare
invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.
Infatti, come chiarito con le circolari n. 188/E del 16 luglio 1998 e n. 1/E del 3 gennaio 2001 gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono
sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'Iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82.

ciao......
 
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