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Detassazione straordinari

Perchè un lavoratore dipendente dovrebbe rinunciare alla detassazione degli straordinari prevista dal D.L. 93/2008?Cioè mi viene da pensare che ci siano casi in cui convenga rinunciarvi giusto?E se fosse così quali sono questi casi?
Grazie per le eventuali risposte.

Alberto Barone
 
Riferimento: Detassazione straordinari

Perchè un lavoratore dipendente dovrebbe rinunciare alla detassazione degli straordinari prevista dal D.L. 93/2008?Cioè mi viene da pensare che ci siano casi in cui convenga rinunciarvi giusto?E se fosse così quali sono questi casi?
Grazie per le eventuali risposte.

Alberto Barone

In effetti e proprio cosi'.-
Ad esempio il part-time con retribuzioni medie se ci fossero straordinari la procedura andrebbe a detassare e tassare al 10% e sarebbe negativo con un netto inferiore su busta paga, in questi casi si rinuncia alla detassaazione degli straordinari stessi.-
Buon lavoro.-
 
Riferimento: Detassazione straordinari

capisco grazie mille!...ma è l'unico caso o può essere che convenga anche ad un dipendente impiegato a tempo pieno o ancora altri casi?
 
Riferimento: Detassazione straordinari

capisco grazie mille!...ma è l'unico caso o può essere che convenga anche ad un dipendente impiegato a tempo pieno o ancora altri casi?

Il lavoratore, in via generale, è opportuno che rinunci al beneficio in base alle seguenti ipotesi:
— quando a seguito di eventi personali può far valere un importo consistente di detrazioni e/o deduzioni tale da abbattere completamente l’imposta calcolata in modo ordinario;
— quando per effetto delle detrazioni di imposta non versa l’IRPEF durante il mese (esempio parttime con familiari a carico).

Inoltre, considerando il meccanismo di applicazione dell'agevolazione per i lavoratori che non hanno cambiato datore di lavoro da un anno all'altro (riconoscimento "in automatico" da parte del sostituto d'imposta dell'agevolazione), il dipendente comunicherà al proprio sostituto d'imposta di non voler applicare l'agevolazione, ad esempio perchè (casi in cui la detassazione non risulta applicabile):
— nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro per l’intero periodo di imposta intrattenuto con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili
ad imposta sostitutiva, abbia avuto altri rapporti di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente;
— nel corso del 2008, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza
del limite di 3.000 euro prestabilito dalla norma.
 
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