L'art. 138, comma secondo, del CPC dispone che
"Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia (dell'atto da notificare), l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie."
Qualcuno è a conoscenza di qualche sentenza che abbia recepito questa disposizione?
Mi chiedo: come possiamo difendere un contribuente che asserisce di non mai ricevuto un accertamento od una cartella nel caso in cui il notificatore scrive nella relata di notifica che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto? Come possiamo dimostrare che le cose non sono andate come il notificatore asserisce nella relata ai sensi dell'art. 138 c. 2°???
"Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia (dell'atto da notificare), l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie."
Qualcuno è a conoscenza di qualche sentenza che abbia recepito questa disposizione?
Mi chiedo: come possiamo difendere un contribuente che asserisce di non mai ricevuto un accertamento od una cartella nel caso in cui il notificatore scrive nella relata di notifica che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto? Come possiamo dimostrare che le cose non sono andate come il notificatore asserisce nella relata ai sensi dell'art. 138 c. 2°???