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Deroga alle limitazioni di trasferimento di denaro contante

flosapio

Utente
Un'azienda effettua lavorazione e vendita al dettaglio di corallo. Fra i clienti dell’azienda ci sono anche molti turisti stranieri. L’azienda vorrebbe aderire alle facilitazioni introdotte dall’art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, in favore dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo.

Le citate disposizioni prevedono una deroga, da richiedere secondo quanto previsto dalla circolare dell’AdE Protocollo n. 2012/89780 del 2 luglio 2012, alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, per le operazioni legate al turismo effettuate nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello Stato.

Il dubbio dell’azienda risiede nella portata dei soggetti beneficiari della norma “….soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo.” In altri termini, un’azienda che lavora e vende corallo anche a turisti stranieri e che, quindi, svolge operazioni “legate al turismo”, rientra nel novero dei beneficiari della deroga citata?

Grazie a tutti e buon Lavoro
F. Lo Sapio
 
più che la interpretazione della frase "legate al turismo" occorrerebbe verificare la qualità soggettiva.
se il tuo cliente ha una licenza di vendita al dettaglio e vende a turisti stranieri credo che possa tranquillamente beneficiare della deroga citata.
ciao
 
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