Mi dici gentilmente da dove posso scaricare l'intera sentenza?
Eccola.
Sentenza Commissione tributaria regionale LAZIO Roma, sez. VI, 05-10-2010, n. 177 - Pres. Lauro Alfonso - Rel. Taglienti Carlo [Prestazioni di servizi]
Canoni di locazione. Inadempimento. Imposta dovuta sul riscosso. Legittimità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 13-19 marzo 2009 e depositato presso la Commissione tributaria Provinciale e presso la Commissione tributaria regionale rispettivamente il 19.3 ed il 7.4.2009. l'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERBO ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 5/01/08 depositata il giorno 4.2.2008 che ha previa riunione, accolto i ricorsi della GI. s.r.l. avverso avvisi di accertamento IRPEG IRAP IVA per gli anni 2002 e 2003 per omessa dichiarazione di ricavi pari a Euro 281.985,46 per il 2002 ed il 13.402,00 per il 2003.
Il Giudice di primo grado ha infatti ritenuto legittima la mancata fatturazione di canoni di locazione di immobili per l'anno 2003 in quanto non percepiti: ha accolto anche il ricorso relativo all'anno 2002 verificando che dalle delibere assembleari risultava un finanziamento soci per Euro 235.504 e non per Euro 281.985,46.
La CTP ha poi evidenziato che si trattava di imposta per anni coperti da condono "tombale".
L'appellante Agenzia deduce l'erroneità della sentenza in quanto; 1) le somme relative a canoni di locazione di immobili per uso non abitativo devono sempre essere dichiarate nella misura risultante dal contratto; 2) il maggior importo di Euro 281.958.40 risulta dal libra giornale e dal verbale d'assemblea non risulta deliberato alcun finanziamento soci; 3) il condono riguardava gli anni 1997-2001 e non è stato richiesto ex art. 14 c. 5 L. n. 289/2002 per la regolarizzazione delle scritture contabili.
Costituitasi in giudizio la società contribuente ha controdedotto: 1) per l'anno 2003: a) la ricorrente è proprietaria solo del 50% dell'immobile in questione; b) le prestazioni di servizio, quali le locazioni d'immobili, s'intendono effettuate, ai finì IVA, all'atto del pagamento del corrispettivo, qui avvenuto solo a seguito di decreto ingiuntivo; non c'è comunque danno erariale considerata la successiva dichiarazione. Per l'anno 2002: a) uno dei finanziamenti soci indicati dalla Guardia di Finanza è materialmente errato (Euro 55 milioni e non Euro 145 milioni; tale è proprio la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato); b) i finanziamenti riguardano gli anni 1994-96 e 1999 coperti da condono; c) non c'è prova dei ricavi per l'anno 2002: d) la normativa invocata, art. 37 bis c. 3 DPR 600/93, non è applicabile alla fattispecie.
Alla camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in epigrafe l'Agenzia delle Entrate impugna la decisione di primo erario che ha accolto, previa riunione, i ricorsi della società contribuente in materia di IRPEG, IRAP IVA per gli anni 2002 e 2003.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2003 la questione riguarda i canoni di locazioni non dichiarati.
Il Collegio condivide la decisione di primo grado in quanto in base all'art. 6 del DPR 633/72 le prestazioni di servizio s'intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; poiché noi caso in esame l'inquilino risultava moroso tanto che si è reso necessario un decreto ingiuntivo per il pagamento, correttamente la società ha dichiarato il cespite al momento dell'avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda l'anno 2002 la questione afferisce a finanziamenti soci avvenuti negli anni 1994-96 e 1999 e cioè in periodi coperti dal condono al quale risulta senza contestazione aver aderito la società contribuente, talché oggi non possono essere messi in discussione; né può sostenersi trattarsi di questione di regolarizzazione contabile, che si assume non condonata, giacché la contestazione ha natura sostanziale e non meramente formale. L'appello pertanto deve essere respinto.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale dì Roma, sezione sesta, rigetta l'appello dell'Ufficio.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 500.00 oltre accessori.