Riferimento: denaro contante
Il comma 1, dell’art.49, dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro).
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000 euro, effettuata in momenti diversi.
Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per 12.000 euro (IVA compresa) effettuato in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale.
Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sotto soglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 5.000 euro. In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti fra soci e società appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente eccedessero i 5.000 euro, sono possibili unicamente se derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedente all’operazione fra soci e società recante data certa)
Saluti.-