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Deducibilita' Interessi Mutuo Inpdai

Buonasera e complimenti per questo forum che seguo da tempo, sede di interessanti discussioni e, per quanto mi riguarda, spesso fonte di preziose informazioni.

Vorrei porre un quesito e nel contempo segnalare una situazione che ritengo veda coinvolto un gran numero di colleghi dirigenti industriali che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa con l’ex INPDAI (Ente di previdenza dei dirigenti industriali ora assorbito dall’INPS).

La problematica è la seguente: il mio consulente fiscale mi segnala che a seguito di un’interpretazione più restrittiva dell’Agenzia delle Entrate in sede di denuncia dei redditi non sarebbe più consentita la deducibilità degli interessi passivi relativi al mutuo ventennale da me stipulato nel 1992 per l’acquisto della prima casa.

La causa della presunta indeducibilità sarebbe l’applicazione retroattiva della norma che prevede il limite massimo, ai fini della detraibilità degli oneri, di sei mesi (poi aumentato ad un anno) tra l’atto di acquisto della prima casa e la stipula del contratto di mutuo. Tale norma NON era in vigore al momento in cui effettuai all’INPDAI la richiesta di concessione del mutuo, che venne stipulato dopo circa un anno e mezzo dall’atto di acquisto dell’immobile solo a causa del ritardo nella risposta dell’Ente. Preciso che si trattava di un ritardo strutturale, erano i tempi d’istruttoria dell’Istituto, ritardo che ha riguardato tutti i mutui stipulati dalle migliaia di dirigenti che richiedevano all’INPDAI di fruire di tale opportunità.

Quanto esposto, trattandosi di una questione che è personale ma credo sia comune ad un’intera categoria sociale che subisce un danno per cause non proprie (i dirigenti industriali titolari di mutui ex INPDAI), prima di effettuare personalmente un interpello alla Agenzia delle Entrate chiedo ed auspico che tra coloro che mi leggono nel forum vi sia chi sia a conoscenza di un provvedimento e/o un’interpretazione e/o comunque di qualche disposizione utile a chiarire questa spiacevole situazione.

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

Saluti. Maurizio.
 
Riferimento: Deducibilita' Interessi Mutuo Inpdai

Buonasera e complimenti per questo forum che seguo da tempo, sede di interessanti discussioni e, per quanto mi riguarda, spesso fonte di preziose informazioni.

Vorrei porre un quesito e nel contempo segnalare una situazione che ritengo veda coinvolto un gran numero di colleghi dirigenti industriali che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa con l’ex INPDAI (Ente di previdenza dei dirigenti industriali ora assorbito dall’INPS).

La problematica è la seguente: il mio consulente fiscale mi segnala che a seguito di un’interpretazione più restrittiva dell’Agenzia delle Entrate in sede di denuncia dei redditi non sarebbe più consentita la deducibilità degli interessi passivi relativi al mutuo ventennale da me stipulato nel 1992 per l’acquisto della prima casa.

La causa della presunta indeducibilità sarebbe l’applicazione retroattiva della norma che prevede il limite massimo, ai fini della detraibilità degli oneri, di sei mesi (poi aumentato ad un anno) tra l’atto di acquisto della prima casa e la stipula del contratto di mutuo. Tale norma NON era in vigore al momento in cui effettuai all’INPDAI la richiesta di concessione del mutuo, che venne stipulato dopo circa un anno e mezzo dall’atto di acquisto dell’immobile solo a causa del ritardo nella risposta dell’Ente. Preciso che si trattava di un ritardo strutturale, erano i tempi d’istruttoria dell’Istituto, ritardo che ha riguardato tutti i mutui stipulati dalle migliaia di dirigenti che richiedevano all’INPDAI di fruire di tale opportunità.

Quanto esposto, trattandosi di una questione che è personale ma credo sia comune ad un’intera categoria sociale che subisce un danno per cause non proprie (i dirigenti industriali titolari di mutui ex INPDAI), prima di effettuare personalmente un interpello alla Agenzia delle Entrate chiedo ed auspico che tra coloro che mi leggono nel forum vi sia chi sia a conoscenza di un provvedimento e/o un’interpretazione e/o comunque di qualche disposizione utile a chiarire questa spiacevole situazione.

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

Saluti. Maurizio.

Personalmente la vedo così:

Per i mutui stipulati anteriormente al 1993

La detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.3).

La restrizione della norma, sulla tempistica tra l’atto di acquisto della prima casa e la stipula del contratto di mutuo, ritengo non debba interessarla.
 
Riferimento: Deducibilita' Interessi Mutuo Inpdai

Ringrazio per l'utile suggerimento. In effetti l'interpretazione citata sembrerebbe chiarire esplicitamente la mia situazione, preciso tuttavia che vista la posizione decisa della sede di Genova dell'Agenzia delle Entrate quest'anno abbiamo rinunciato ad effettuare la deduzione. Mi auguro che questo ulteriore elemento consenta di superare il problema in futuro.
Certo che, visto anche il consistente numero di dirigenti che indubbiamente si trovano nella mia stessa situazione, sarebbe interessante sapere se ad altri colleghi sono stati fatti rilevare casi analoghi.
 
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