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deducibilità versamenti per adozioni a distanza

zuzzurro

Utente
Salve a tutti,
ieri sono stato al mio CAAF CGIL per la presentazione in compilazione del mod. 730, purtroppo ho avuto due amere sorprese:

1- dal 1 settembre 2007 ho cambiato lavoro e avevo presentato al nuovo datore il cud del vecchio datore per il conguaglio. Il nuovo datore di lavoro si è dimenticato di inserire l'importo del primo acconto Irpef di luglio. Non solo ma essenmdo stato assunto bnella nuova ditta dal 1 di settembre il vecchio datore di lavoro non mi ha versato il sendo acconto di novembre e non mi ha avvertito che avrei dovuto farlo io! E adesso cosa faccio?

2- ho fatto delle donazuioni a una ONLUS a titolo di "adozione a distanza", non me le hanno accettate perché secondo loro fatte a questo titolo non sono deducibili ...sarebbero state deducibili se fossero stati versamenti liberi alla ONLUS! Mi sembra assurdo. Sapete quale circolare del ministero delle Finanze tratta specificamente di questo argomento?

Grazie a tutti in anticipo.
 
Riferimento: deducibilità versamenti per adozioni a distanza

Purtroppo come da circolare ADE n.95/E del 12.5.2000 le adozioni a distanza non sono deducibili (sic??)
CIRCOLARE 95-00

Se ci fosse qualche altro cenno diverso da quello da me postato (circolare del 2000 ) , invito a pubblicarlo.
 
Riferimento: deducibilità versamenti per adozioni a distanza

credo ci sia stata una evoluzione nel tempo... perché fino allo scorso hannio me le hanno fatto dedure... al ccaf dicono che è una novità di quest'anno.
Comunque ho scritto all'agenzia delle entrate locale per avere chiarimenti mi hanno detto che mi rispondono ...spero in giornata.
 
Riferimento: deducibilità versamenti per adozioni a distanza

Circolare del 14/06/2001 n. 55

D. Con la circolare n. 95/E del 2000 e' stato affermato che le spese sostenute per le adozioni a distanza non rappresentano ne' onere deducibile ne' onere detraibile: Come e' noto, invece sono oneri detraibili le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Sono detraibili le somme erogate a favore di ONLUS per adozioni a distanza?

R. Si ritiene che sia possibile operare la detrazione prevista dall'articolo 13-bis, lettera i-bis) per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS a condizione che l'erogazione in denaro sia utilizzata nell'ambito dell'attivita' istituzionale della ONLUS volta a favore i soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che
l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa. A tal fine e' necessario che sia la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d'imposta.
 
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